Autotrasporto: rimborso accise I trimestre 2022

Fisco

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Informativa n. 142124 del 31 marzo 2022, comunica che è disponibile sul proprio sito (www.adm.gov.it – Accise - Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione I trimestre 2022) il software aggiornato per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni per l'ammissione alla fruizione del beneficio.

I dettagli per la compilazione della dichiarazione sono reperibili nel "manuale utente" pubblicato sul sito delle Dogane insieme al software.

L'istanza deve essere presentata, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) all'Ufficio delle Dogane competente per territorio (Ufficio delle Dogane di Cuneo - Area Gestione Tributi - Via San Giovanni Bosco, 13/B – 12100 Cuneo), con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel I trimestre 2022.

In alternativa essa può anche essere trasmessa per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; in tal caso non è richiesta la presentazione della copia cartacea presso gli uffici delle Dogane.

In merito all'agevolazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenzia quanto segue. 

L’informativa oggetto di commento, nel chiarire le modalità di compilazione della dichiarazione, prende in considerazione le modifiche introdotte con il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”) che all’art. 1, commi 1 e 2, ha disposto una variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 504/95, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022, riducendola da euro 617,40 ad euro 367,40 per mille litri.

Il D.L. n. 21/2022 ha inoltre previsto, per il periodo di vigenza della rideterminazione delle aliquote, la disapplicazione dell’aliquota di accisa sul gasolio commerciale ex art. 24-ter del TUA pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto (punto 4-bis della Tabella A), in quanto meno favorevole per la categoria di esercenti dei settori del trasporto di merci e del trasporto di persone.

Pertanto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa che i litri consumati di gasolio per autotrazione agevolabili afferenti al primo trimestre 2022 ricomprendono in via generale quelli riforniti entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo dello stesso trimestre solare.

Nel “Frontespizio” della dichiarazione di rimborso del primo trimestre 2022 il periodo di riferimento viene confermato nella sua interezza (1° gennaio – 31 marzo 2022) mentre il campo dei “Litri consumati agevolabili” è ristretto all’intervallo temporale che va dal 1° gennaio al 21 marzo 2022.

Sono esclusi dall’agevolazione i litri di gasolio consumati imputabili a rifornimenti da distributore stradale o riferibili a carburante consegnato ad apparecchi di distribuzione per uso privato tra l’inizio della giornata del 22 marzo e la fine della giornata del 31 marzo 2022.

La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2022.

Ammontare del beneficio

In attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A, l'entità del beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai quantitativi riforniti al mezzo di trasporto da distributore stradale o consegnati all’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21 marzo 2022.

Beneficiari
Il beneficio sopra descritto spetta per:

A.    l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

B.    l’attività di trasporto persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

C.    l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Fattispecie escluse dall'agevolazione – Precisazione

L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall'agevolazione i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore. 

In proposito, sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea. Per l’individuazione delle nuove categorie escluse euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

L’Agenzia sottolinea ancora che la suddetta limitazione riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci e persone (non l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico).

Modalità di fruizione del beneficio

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 2 maggio 2022.
Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24 utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Il codice tributo da indicare sul modello F24 per la compensazione del credito è il 6740.

L'Agenzia rammenta che le imprese potranno utilizzare in compensazione il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre 2021 entro il 31 dicembre 2023.

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro il suddetto termine, le imprese dovranno presentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2024 agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.

L'Agenzia delle Dogane ricorda che gli esercenti l'attività di autotrasporto merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture d'acquisto.

Inoltre, per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica, della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7 giugno 2018.

Modifiche apportate alle modalità di compilazione

L’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A1, avendo cura di inserire i chilometri effettivamente percorsi imputabili al gasolio commerciale rifornito entro la fine della giornata del 21 marzo.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Tenuto conto delle modifiche apportate con il D.L. 21/2022 la nota informativa in commento precisa, altresì, come compilare le colonne “DATA FINE POSSESSO” e “LITRI CONSUMATI” nel Quadro A-1 e le colonne “TOTALE LITRI FATTURATI” e “NUMERO DI FATTURE” nel riquadro “Fatture di acquisto del gasolio” del Quadro B.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo.

Si rinvia alla circolare n. 47/2020 del 3 dicembre 2020 che ha fornito indirizzi operativi in proposito.
Qualora sia stata la suddetta comunicazione di attività ma non sia ancora in possesso del codice identificativo, l’esercente compila nel Quadro B la tabella che riporta, in intestazione, il caso di specie (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice indentificato).

In proposito, appare utile far presente che, trattandosi di gasolio per autotrazione stoccato e consumato per usi propri dell’esercente attività di trasporto e non per farne rivendita, sul titolare dei suddetti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato [art. 25, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 504/95] non trova applicazione l’obbligo di comunicazione delle giacenze previsto dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 21/22, cui sono sottoposti gli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 ed impianti di distribuzione stradale di carburante di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25.

Adempimenti preordinati alla compilazione della dichiarazione relativa al secondo trimestre (1° aprile – 30 giugno 2022)

In vista della compilazione della prossima dichiarazione di rimborso riguardante il secondo trimestre solare dell’anno 2022, e in particolare della colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)” del Quadro A-1, si segnala che l’esercente attività di trasporto procederà all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo (o delle ore di effettivo funzionamento dell’impianto del mezzo speciale) computandoli a partire dalla lettura del contachilometri (contatore) all’inizio della giornata del 22 aprile 2022 o comunque della giornata del primo rifornimento di gasolio per autotrazione successivo alla predetta data.

Analogamente, nella compilazione del Quadro B, l’esercente dovrà tener conto solo delle fatture di acquisto del gasolio commerciale relative a consegne di prodotto effettuate a partire dall’inizio della giornata del 22 aprile 2022.

Nota Agenzia Dogane n. 142124 del 31.3.2022.pdf

04 aprile 2022

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