Autotrasporto: rimborso accise III trimestre 2021
Fisco
Con nota n. 357045 del 24 settembre 2021, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che è disponibile sul proprio sito (www.adm.gov.it – Accise - Energie e Alcoli – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione III trimestre 2021) il software aggiornato per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni per l'ammissione alla fruizione del beneficio.
I dettagli per la compilazione della dichiarazione sono reperibili nel "manuale utente" pubblicato sul sito delle Dogane insieme al software.
L'istanza deve essere presentata, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) all'Ufficio delle Dogane competente per territorio con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2021, entro il 2 novembre p.v..
In alternativa essa può anche essere trasmessa per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; in tal caso non è richiesta la presentazione della copia cartacea presso gli uffici delle Dogane.
In merito all'agevolazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenzia quanto segue.
Ammontare del beneficio
L'entità del beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2021, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A.
Beneficiari
Il beneficio sopra descritto spetta per:
A. l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
· persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
· persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
· imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
B. l’attività di trasporto persone svolta da:
· enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
· imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
· imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
· imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
C. l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico
Fattispecie escluse dall'agevolazione – precisazione
L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall'agevolazione i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.
In proposito, sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.
Per l’individuazione delle nuove categorie escluse euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).
L’Agenzia sottolinea ancora che la suddetta limitazione riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci e persone (non l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico).
Modalità di fruizione del beneficio
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 2 novembre 2021.
Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24. Il codice tributo da indicare sul modello F24 per la compensazione del credito è il 6740.
Si fa presente che, a partire dal 1° giugno 2017, i soggetti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per compensare tale credito, come evidenziato nella tabella n. 2 della Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017.
L'Agenzia rammenta che le imprese potranno utilizzare in compensazione il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al II trimestre 2021 entro il 31 dicembre 2022.
Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro il suddetto termine, le imprese dovranno presentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2023 agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.
L'Agenzia delle Dogane evidenzia, inoltre, che, a partire dai crediti riconosciuti per i consumi effettuati a decorrere dall'anno 2012, non trova applicazione il limite annuale di 250.000 euro, quale soglia massima per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "quadro RU" del modello di dichiarazione dei redditi.
L'Agenzia delle Dogane ricorda che gli esercenti l'attività di autotrasporto merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture d'acquisto.
Inoltre, per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica, della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7 giugno 2018.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punto ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, nel caso in cui l'impresa venga ammessa alla fruizione dei benefici in argomento, sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si applica l'art. 75 del predetto D.P.R. 455/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Modifiche apportate alle modalità di compilazione
L’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A‐1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo. Si rinvia alla circolare n. 47/2020 del 3 dicembre 2020 che ha fornito indirizzi operativi in proposito.
Qualora abbia presentato la suddetta comunicazione di attività ma non sia ancora in possesso del codice identificativo, l’esercente compila nel Quadro B la tabella che riporta, in intestazione, il caso di specie (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice indentificato).