Bonus carburante: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 – che alleghiamo - con cui ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento al bonus carburante introdotto con l’art. 2 del DL 21/2022.

Tale disposizione riconosce, per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per tutti i datori di lavoro privati di cedere ai propri dipendenti buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

Tale limite non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51. comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986 n 917 (TUIR).

Ambito soggettivo

voucher possono essere ceduti dai datori di lavoro che operano nel “settore privato” così come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E.

Pertanto, rientrano nell’ambito di operatività della norma gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, L’Agenzia delle Entrate precisa che per individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Inoltre, tenuto conto della ratio della norma volta ad indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, nella circolare oggetto di commento si precisa che i buoni in esame:

·         possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti;

·         possono essere corrisposti anche ad personam, senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Sul piano del reddito d’impresa la circolare chiarisce che non rientrando la fattispecie in commento nelle ipotesi di cui all’articolo 100, comma 16, del TUIR, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Ambito oggettivo e modalità di applicazione

Quanto all’ambito oggettivo, i buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). Tuttavia, secondo l’Agenzia, rientra nell’ambito di operatività dell’art. 2 DL 21/2022 anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

Sul piano della fiscalità del lavoro dipendente la norma in commento riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La relazione illustrativa dell’articolo 2 del DL 21/2022 precisa che il bonus benzina di euro 200 rappresentano un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo articolo 51, comma 3 del TUIR. Pertanto, la circostanza che il lavoratore dipendente usufruisca di altri beni e servizi non osta all’applicazione della disciplina in esame.

Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Inoltre, L’Agenzia chiarisce che:

·         l’agevolazione in esame deve essere contabilizzata in maniera autonoma e separata rispetto agli altri benefit (ex articolo 51 del Tuir);

·         trova applicazione il principio di cassa allargato, vale a dire che l’agevolazione riguarda i buoni carburante concessi ai dipendenti nel corso del 2022 e nei primi 12 giorni del 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi:

·         il benefit, inteso come voucher, si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato

Infine, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, l’Agenzia ritiene possibile la sostituzione del premio di risultato con i buoni benzina in esame.

Circolare AdE n. 27 del 14.07.2022.pdf

18 luglio 2022

Condividi