Buoni carburante

Non imponibili nel limite di 200 Euro per ogni dipendente

L’art. 2 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 pubblicato in G.U. 21 marzo 2022 Serie Generale n. 67, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, introduce per l’anno 2022, per le aziende private, la possibilità di erogare a titolo gratuito ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina (o titoli analoghi) per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 Euro per lavoratore, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR.

Tale norma del Testo Unico dispone che è esente da tassazione il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 Euro; se il valore complessivo dei benefit supera la franchigia l’agevolazione decade e l’intero ammontare concorre alla formazione del reddito.

Anche se la formulazione della norma non è molto chiara, il tetto del nuovo bonus carburante dovrebbe essere autonomo e ulteriore rispetto alla franchigia di esenzione, potendo quindi le imprese erogare buoni carburante, per un valore fino a 200 Euro, anche in presenza di ulteriori benefit già ricompresi nella disciplina generale del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR.

24 marzo 2022

Condividi