Certificazione Unica 2022

I modelli e le relative istruzioni di compilazione

Con il Provvedimento n. 11169/2022 del 14 gennaio u.s. dell’Agenzia delle Entrate è stata approvata la nuova Certificazione Unica “CU 2022” dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali, con le relative istruzioni di compilazione.


L’adempimento in oggetto prevede due diverse certificazioni:

  • Certificazione Unica CU/2022 modello sintetico, da consegnare ai lavoratori;
  • Certificazione Unica CU/2022 modello ordinario, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima certificazione consente l’invio di tutti i dati necessari alla predisposizione del Mod. 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Per entrambe le Certificazioni Uniche il termine di consegna ai lavoratori/invio all’Agenzia delle Entrate è stato fissato al 16 marzo 2022.

L’art. 1, comma 932, Legge n. 205/2017 (cd “Legge di Bilancio 2018”) ha stabilito, in via definitiva, che l’invio telematico delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 precompilato (es. redditi dei lavoratori autonomi non occasionali) può avvenire entro il 31 ottobre 2022.
 

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano le seguenti:

  • e’ stato eliminato dal modello il c.d. “Bonus Renzi”;
  • a partire da quest'anno il sostituto che, in sede di conguaglio, ha quantificato un trattamento integrativo non spettante superiore a 60 euro con obbligo di recupero in otto rate, è tenuto a esporre l'importo delle rate recuperate dopo le operazioni di conguaglio;
  • con i nuovi codici 13 e 14, da inserire nel punto 462 della Certificazione Unica, è stata introdotta la casistica dei lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e che abbiano espressamente optato per il prolungamento del beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta, previo pagamento di un importo pari al 10% del reddito agevolato dell'anno precedente, ridotto al 5% in presenza di almeno tre figli minori e della contestuale proprietà di un immobile abitativo al momento dell'opzione. 
15 febbraio 2022

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