Certificazione unica 2024

Invio e consegna: scadenza 18 marzo 2024

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 8253 del 15 gennaio scorso è stata approvata la modulistica con le relative istruzioni (successivamente modificate il 7 e il 22 febbraio scorsi) della Certificazione Unica 2024, che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta per attestare quanto corrisposto nel 2023 a titolo, tra gli altri, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché delle somme erogate a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi.

Come gli scorsi anni, la modulistica si compone di due modelli:

  • il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  • il modello sintetico, da rilasciare al percettore delle somme.

I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche entro giovedì 18 marzo prossimo (in quanto il 16 marzo cade di sabato).

Entro la medesima scadenza del 18 marzo 2024, le Certificazioni Uniche 2024 devono essere consegnate ai percipienti.

In analogia con il passato, la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024.

Per ogni Certificazione Unica omessatardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta (non si applica il cumulo giuridico e non è prevista la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso); tuttavia, nei casi di errata trasmissione all’Agenzia delle Entrate:

  • la sanzione non si applica se la Certificazione Unica corretta è trasmessa entro i cinque giorni successivi alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2024 (pertanto, entro il 21 marzo prossimo);
  • la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, se la Certificazione Unica corretta è trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria.

La modulistica, con le relative istruzioni aggiornate, è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

04 marzo 2024

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