Contributo a fondo perduto (art. 25 DL Rilancio) - Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate

Credito e agevolazioni

Facciamo seguito alla nostra informativa n. 1719 dell’11 giugno 2020, e a integrazione della stessa, trasmettiamo in allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020, che fornisce alcuni chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia riguardo al contributo a fondo perduto per il ristoro del calo di fatturato previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio e destinato alle imprese con ricavi (nel 2019) non superiori a 5 milioni di euro, nel caso in cui l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello registrato nel mese di aprile 2019, per compensare parte degli effetti economici a seguito della pandemia.

La circolare riporta dettagliate indicazioni riguardo - in particolare - ai requisiti per ottenere il beneficio e le modalità di calcolo e di fruizione del contributo, alle quali si rinvia per ogni approfondimento.

Il contributo in argomento costituisce un contributo in conto esercizio e pertanto sarà rilevato nella voce A5 del conto economico. Esso inoltre non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR, e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR.

Ne consegue, pertanto, che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ricordiamo che, ai sensi del comma 8 del citato articolo 25, i soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti sopra evidenziati.

L’istanza va presentata entro sessanta giorni a partire dal 15 giugno 2020, sul portale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, l'istanza va firmata digitalmente e inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it unitamente all'autocertificazione antimafia.

L’Agenzia eroga il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. L’Agenzia inoltre precisa che, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo in esame è concesso sotto condizione risolutiva. In ogni caso la circolare riporta le sanzioni (anche di carattere penale) e le procedure per il recupero dello stesso, qualora non spettante in tutto o in parte.

Ricordiamo, infine, che il contributo rientra nella disciplina del Quadro temporaneo di aiuti (Temporary Framework), previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. In particolare il contributo è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo e pertanto potrà essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi del medesimo regime, purchè il valore complessivo di tali aiuti non superi il massimale di euro 800.000 per ogni impresa.

Circolare Agenzia Entrate 13.6.2020 n. 15E.pdf

15 giugno 2020

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