Contributo straordinario contro il caro bollette: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Fisco

L'art. 37 del DL n. 21/2022, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha introdotto, per l'anno 2022, un contributo “a titolo di prelievo solidaristico straordinario”, a carico dei soggetti che:

·         esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;

·         esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;

·         rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;

·         esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

·         importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Si riportano a seguire i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate di interesse per le imprese.

Ambito soggettivo e base imponibile - Circolare 22/E/2022

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 23 giugno 2022, ha raccolto in un unico documento di prassi le risposte ai quesiti più rilevanti, con l’obiettivo di chiarire agli operatori del settore la platea dei soggetti coinvolti dal prelievo solidaristico straordinario e le modalità di determinazione dello stesso.

Ambito soggettivo

In primo luogo, la circolare 22/E ha precisato che sono da ritenersi destinatari della disciplina in commento tutti i soggetti che esercitano nel territorio italiano una o più delle attività riconducibili, in linea di massima, ai codici Ateco:

·         06.20.00 Estrazione di gas naturale

·         19.20.10 Raffinerie di petrolio

·         19.0.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

·         19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (Gpl) e loro imbottigliamento

·         19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati

·         35.11.00 Produzione di energia elettrica

·         35.14.00 Commercio di energia elettrica

·         35.21.00 Produzione di gas

·         35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte

·         46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

·         47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

Tali attività devono essere esercitate in entrambi i periodi di confronto presi a riferimento per il calcolo della base imponibile (1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022).
Inoltre, nei due periodi le attività interessate dal contributo devono essere esercitate non necessariamente come attività principale, ma anche come semplici attività residuali.
Qualora le attività fossero iniziate nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021), ai fini del calcolo della base imponibile, è necessario “adattare” il confronto prendendo a riferimento periodi omogenei.  

Base imponibile

Riguardo alla determinazione dei saldi rilevanti per il calcolo della base imponibile, la circolare conferma che si deve considerare l’importo complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’Iva, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, incluse quindi quelle riferibili ad attività non interessate dal contributo, purché si tratti di operazioni rilevanti ai fini Iva.
Per tale motivo, considerato che nel totale delle operazioni attive indicato nelle Lipe confluiscono anche le operazioni non soggette a Iva, per carenza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies del Dpr n. 633/1972), queste ultime devono essere escluse dal totale delle operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione dei saldi dei due periodi.

Allo stesso modo non devono essere considerati gli acquisti territorialmente non rilevanti ai fini Iva.

Inoltre, in linea con il principio fissato dal legislatore della “onnicomprensività” dei dati rilevanti ai fini Iva riportati nelle Lipe, viene inoltre chiarito che anche l’ammontare dell’accisa pagata sui prodotti petroliferi da chi li importa e rivende, addebitata al cliente con una sorta di rivalsa economica (costituendo quindi base imponibile Iva sulle sole operazioni attive), non può essere scorporata dall’ammontare delle operazioni attive riportate nelle Lipe ai fini della determinazione dei saldi dei due periodi di riferimento.

Inoltre, per i soggetti che partecipano a un gruppo IVA sono rilevanti i dati delle fatture emesse e ricevute dal gruppo che riportano il codice fiscale dei soggetti obbligati e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al gruppo, i dati risultanti dalle scritture contabili.

Il contributo si applica nella misura del 25% del differenziale, nel caso in cui l’incremento sia superiore a 5.000.000 di euro, e non è dovuto se l’incremento del saldo è inferiore al 10%. Con la conversione in Legge del DL n. 21/2022, è stato chiarito che in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile, si assume “zero” come valore di riferimento.

Versamento del contributo e codici tributo - Risoluzione 29/E/2022 

Nella originaria formulazione della norma, il contributo doveva essere liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità previste dall’art. 17 del DLgs. n. 241/1997.
Per effetto delle modifiche introdotte dal DL n. 50/2022, il contributo andrà versato non più in un’unica soluzione, ma in due tranche: un acconto del 40% entro il 30 giugno 2022, il restante 60% entro il 30 novembre 2022.

Con la risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del contributo:

·         “2710” per il versamento dell’acconto;

·         “2711” per il versamento del saldo;

·         “1939” per gli interessi e “8939” per la sanzione in caso di ravvedimento operoso.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Adempimenti dichiarativi e modalità di versamento del contributo - Provvedimento attuativo del 17 giugno 2022

Con il provvedimento del 17 giugno 2022 del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (Arera), sono stati definiti gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento del contributo.
Il provvedimento chiarisce che i soggetti tenuti al versamento del contributo devono darne indicazione nella dichiarazione IVA da presentare nel 2023 e, se fanno parte di un gruppo IVA, l’adempimento deve essere effettuato dal rappresentante.
Per consentire al rappresentante di assolvere gli adempimenti, ciascun soggetto passivo del contributo trasmette al rappresentante i dati da inserire nella dichiarazione e le informazioni utilizzate per il calcolo del contributo entro il termine di presentazione della stessa. Anche perché il rappresentante è tenuto a elencare nella medesima i dati identificativi dei singoli debitori.

Le eventuali eccedenze di versamento del contributo possono essere recuperate con la dichiarazione IVA, in base alle modalità stabilite dal Decreto del MEF del 22 novembre 2019 ovvero attraverso bonifico bancario o postale (oppure per le persone fisiche che non comunicano le coordinate bancarie o postali, mediante titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste italiane).

Il provvedimento stabilisce, inoltre, le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza, al fine di contrastare e prevenire l’evasione fiscale. A tal fine, si ricorda che ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo e per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia IVA. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Adempimenti

Per evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo devono comunicare entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente.

Le modalità per la trasmissione dei dati saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

Copia della Circolare dell'Agenzia delle entrate 22/E/2022, della Risoluzione dell'Agenzia delle entrate 29/E/2022 e del Provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2022 sono reperibili presso l’Ufficio Economico della scrivente.

30 giugno 2022

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