Conversione del D.L. "Milleproroghe"
Sanatoria per i modelli CU 2015-2017
Nell’iter di conversione del D.L. 30 dicembre 2021 n° 228 c.d. Decreto Milleproroghe sono state apportate modifiche afferenti la materia fiscale.
Tra esse si segnala la riformulazione dell’art. 3 comma 5-bis che ha eliminato le sanzioni per i sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2025 al 2017, a condizione che abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti.
Al verificarsi di tali circostanze, pertanto, non sarà applicata la sanzione di 100 Euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata con un massimo 50 mila per sostituto d’imposta (art. 4 comma 6 quinquies D.P.R. 332/98).