Conversione in legge del DL Milleproroghe: novità fiscali e societarie
Fisco
Informiamo le Aziende associate che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 la Legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. “Decreto Milleproroghe”), allegata alla presente.
Di seguito riportiamo alcune delle principali novità fiscali e societarie.
Bonus vacanze
E’ prevista la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 del termine per utilizzare il bonus per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast.
Società benefit
E’ possibile usufruire del credito d’imposta del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit anche in relazione a quelli sostenuti fino al 30 giugno 2021 (proroga di sei mesi).
Assemblee di società
E stato previsto che la convocazione delle assemblee societarie relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 debba avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e che la le norme introdotte dall’art. 106 del DL Cura Italia per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti sono applicabili alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
In particolare, si tratta delle norme che hanno previsto la possibilità di tenere assemblee societarie in videoconferenza o audioconferenza, parteciparvi a distanza, utilizzare il voto per via elettronica o per corrispondenza, anche ove non previsto dallo statuto. Inoltre, viene prorogata la norma del medesimo decreto che stabilisce che possano riunirsi secondo tali modalità, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative e i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché vi sia adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Agevolazioni prima casa
E’ previsto lo slittamento al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini, già prorogati al 31 dicembre scorso, relativi alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa (articolo 3, comma 11-quinquies), ossia il termine:
- di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
- di 12 mesi entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;
- di 12 mesi entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
- di 12 mesi dall’alienazione dell’immobile acquistato come “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Vendite a distanza
È stata prorogata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore della disciplina concernente le vendite a distanza di taluni beni (cellulari, PC, laptop e consolle da gioco) tramite piattaforme virtuali o simili, in base alla quale il soggetto che intermedia la vendita è ritenuto il soggetto che riceve e vende tali beni. Pertanto, rimane fino al 30 giugno 2021 l’obbligo di comunicare trimestralmente il riepilogo delle vendite a distanza intermediate.
Accertamento e riscossione
E’ stato aggiunto l’articolo 22-bis al DL 183/2020 disponendo la proroga dei termini in materia tributaria.
Più nel dettaglio, il comma 1, modificando l'articolo 157 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”) prevede che:
- gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, in luogo del precedente periodo temporale che andava dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;
- la notifica, l'invio o la messa a disposizione delle comunicazioni di irregolarità e liquidazione, e di alcuni atti di accertamento, viene slittata nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 in luogo del precedente arco temporale che andava dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;
- i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative all'attività di liquidazione e di controllo formale e alle somme dovute vengono prorogati di quattordici mesi, rispetto al precedente slittamento di un anno;
- che, a fini di un coordinamento, per gli atti in argomento, notificati entro il 28 febbraio 2022 (e non più entro l'anno 2021, come precedentemente disposto), non sono dovuti, se previsti, interessi per il ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.
Il comma 2, modificando il comma 1 dell'articolo 68 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”), fissa al 28 febbraio 2021 il termine finale di sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi relativi sia alle entrate tributarie sia a quelle non tributarie, precedentemente sospesi fino al 31 dicembre 2020.
Il comma 3, modificando il comma 1 dell'articolo 152, del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”) proroga al 28 febbraio 2021 il termine di scadenza (precedentemente previsto al 31 dicembre 2020) della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
In base al comma 4 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici sorti; restano acquisiti, in relazione ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.