Conversione in legge del DL Sostegni: novità fiscali

Fisco

Informiamo le Aziende associate che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 41/2020 (cd. “D.L. Sostegni”).

Di seguito la presentazione delle novità fiscali introdotte in sede di conversione.

Proroga del versamento dell’IRAP (Art.1)

Questa disposizione, inserita in fase di conversione, prevede la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

La disposizione interviene sull’art. 42-bis, comma 5 del DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 126/2020.

Rivalutazione beni di impresa (Art. 1-bis)

La disposizione, inserita a seguito dell’esame parlamentare del D.L. 41/2021 estende la possibilità, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa (ad esclusione degli “immobili merce”), e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020), disposta dall’articolo 110 del D.L. n.104/2020 (cd "decreto Agosto").

In base a tale modifica la rivalutazione, oltre a quella da effettuare nell’esercizio 2020 (bilancio 2021) può essere effettuata anche nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 (ossia il bilancio 2022), ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente. Questa rivalutazione presenta le seguenti caratteristiche:

  • opera per i beni d’impresa (ad esclusione dei cd. “beni merce”) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020);
  • opera ai soli fini civilistici, senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali ;
  • è esclusa la possibilità di affrancamento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione. Di conseguenza, tale componente costituisce una riserva in sospensione d’imposta (con inserimento nel patrimonio netto della società), da assoggettare a tassazione unicamente in fase di distribuzione ai soci.

Per completezza, si ricorda che la rivalutazione eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (esercizio 2020 - bilancio 2021), presenta, invece, le seguenti particolarità:

  • opera per i beni d’impresa (ad esclusione dei cd. “beni merce”) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020);
  • viene riconosciuta ai fini civilistici e fiscali, questi ultimi mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, in 3 rate di pari importo5 . Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni viene riconosciuto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ovvero a decorrere dall’esercizio 2021);
  • possibilità di affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10%;
  • possibilità di eseguire la rivalutazione distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee), con annotazione nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Al riguardo, si evidenzia, altresì, che l’art. 5-bis del D.L. 41/2021 introduce una norma di interpretazione autentica relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa del settore alberghiero e termale. In particolare, viene stabilito che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, in favore delle imprese operanti nei settori alberghiero e termale, opera anche con riferimento agli alberghi concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti sempre nei medesimi settori, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento

Crisi d’impresa - Proroga del termine per le segnalazioni d’allerta dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, co. 14)

Il D.L. 41/2021, a seguito delle modifiche introdotte in fase di conversione in legge interviene, inoltre, sulla segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’agente della riscossione, come creditori qualificati circa la situazione di debito dell’impresa, nell’ambito della disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 15, co.7, del D.Lgs. 14/2019). Al riguardo, per l’Agenzia delle entrate, viene confermata la prorogato di un anno del termine di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della citata segnalazione, prevedendo che questo coincida con i termini delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (in sostanza, dal 1° giugno 2023). Come noto, l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 è prorogata, per ora, al 1° settembre 2021. In sede di conversione in legge del D.L. Sostegni è stato previsto un differimento della decorrenza delle segnalazioni d’allerta anche per l'INPS e per l'Agente della riscossione. In particolare, per tali soggetti, l'obbligo di segnalazione decorre dall'anno successivo al termine di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (ad oggi, dal 2022).

Iva non detraibile e Superbonus (art. 6-bis)

L’art. 6-bis del Provvedimento, introdotto in fase di conversione in legge, interviene in materia di calcolo del limite di spesa ammesso al Superbonus per le imprese che possiedono immobili in condominio e che in quanto tali accedono al beneficio. In particolare, per tale fattispecie, la modifica normativa stabilisce che l’IVA non detraibile, in tutto in parte, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dall’impresa beneficiaria.

A tal fine, è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Sul tema l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 30/E/2020 aveva escluso tale possibilità ammettendo nel limite di spesa agevolato con il Superbonus solo IVA totalmente indetraibile.

Esenzione dal versamento della prima rata IMU (art. 6-sexies)

Nel corso dell’esame in sede referente è stata inserita la disposizione che esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal Provvedimento (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.

I beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Diversamente, l’esenzione dal versamento della prima rata IMU non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021);
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021;
  • a specifici enti pubblici;
  • ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del D.P.R. 917/1986 - TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

L’esenzione dal versamento della prima rata IMU spetta:

  • esclusivamente ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi 23, o compensi in denaro o in natura(di cui all’articolo 54, co. 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
  • a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

Canoni locazione non percepiti (art. 6-septies)

L'articolo 5-bis, introdotto in fase di conversione in legge, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti in presenza di morosità del locatario (art. 26, co.1, del D.P.R. 917/1986, introdotto dall’art. 3-quinquies, co.2, del D.L. 34/2019 - cd. “D.L. Crescita”).

Tale disposizione consentiva al contribuente di usufruire della detassazione IRPEF dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, a condizione che ci fosse la prova della mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.

Tale disposizione valeva solo per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (art. 6 quinquies)

È esteso anche al periodo d’imposta 2021 l’ambito temporale di applicazione della disposizione contenuta nel "decreto Agosto” (art. 112 Dl n. 104/2020) che, limitatamente al 2020, ha raddoppiato da 258,23 a 516,46 euro l’importo dei fringe benefit aziendali, ossia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.

Estesa la compensazione dei crediti maturati verso le P.A. (art. 1, comma 17-bis)

E’ prorogata al 2021 l’efficacia della norma, originariamente disposta per il solo 2014 e poi ripetutamente confermata, che consente la compensazione di debiti tributari con crediti commerciali maturati verso le pubbliche amministrazioni per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali (art. 12, comma 7-bis, Dl n. 145/2013).

Deve trattarsi di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, certificati attraverso l’apposita piattaforma. L’opportunità riguarda le somme relative ai carichi affidati all’Agente della Riscossione entro il 31 ottobre 2020.

Riduzione della tariffa speciale del canone Rai (art. 6, commi 5-7)

E’ stato completamente azzerato, per l’anno 2021, il canone di abbonamento alle radioaudizioni dovuto dalle strutture ricettive e quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore (art. 27 Regio Decreto Legge n. 246/1938).

La somma eventualmente già versata prima dell’entrata in vigore della norma è restituita al 100% sotto forma di credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Alleghiamo alla presente il testo della Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 41/2020.

Legge 21 maggio 2021 n.41.pdf

28 maggio 2021

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