Credito d'imposta beni strumentali: chiarimenti Agenzia delle Entrate

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Informiamo che l'Agenzia delle Entrate, in risposta a specifici interpelli, ha fornito recentemente alcuni chiarimenti che possono essere utili e che riassumiamo di seguito.

Con risposta ad interpello n. 600 del 16 settembre 2021, l'Agenzia ha chiarito che il reddito prodotto dalle società tra professionisti (STP) è considerato reddito d'impresa, in quanto operando in una veste giuridica societaria, non costituisce un genere autonomo di società, ma appartiene alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile e, di conseguenza, il reddito prodotto è disciplinato dall'art. 81 del TUIR e può beneficiare del credito d'imposta beni strumentali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1057 e seguenti, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (cd. Legge di Bilancio 2021).

Con risposta ad interpello n. 602 del 17 settembre 2021, e n. 603 del 17 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto comportamento da applicare per gli investimenti effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, periodo nel quale viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina (art. 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020) con quella precedente (art. 1, commi da 184 a 197, della Legge 160/2019). 

In particolare, l'Agenzia ribadisce che devono essere verificate contestualmente le seguenti condizioni perchè sia verificata la prenotazione entro il 15 novembre 2020, ovvero:

·         ordine deve essere accettato dal fornitore,

·         pagamento dell'acconto per un importo almeno pari al 20% del costo di acquisizione

·         il bene sia stato consegnato entro il 30 giugno 2021,

in tale caso devono essere applicate le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 184 a 197, della Legge 160/2019); mentre per gli investimenti per i quali non sia stata effettuata la "prenotazione", o manchi una delle condizioni, devono essere applicate le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020).

L’Agenzia chiarisce, infatti, che nel caso in cui alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante, ma non sia stato versato l’acconto minimo del 20%, trova applicazione la nuova disciplina di cui alla Legge 178/2020.

Inoltre, per gli investimenti effettuati in tale periodo, siccome non erano ancora conosciuti i riferimenti di legge corretti da indicare, nel caso in cui sia necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture e sui documenti relativi agli investimenti, l'Agenzia chiarisce che i soggetti interessati possono integrare tali documenti con la corretta indicazione della dicitura secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.

In particolare, nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.
Nel caso di fattura elettronica tramite SdI ricevuta dal venditore, è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972 oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d'inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. 

In merito all'utilizzo del credito d'imposta: nel caso in cui la quota annuale - o parte di essa - non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. Pertanto, la società che aveva interconnesso il bene il 31 dicembre 2020 e aveva provveduto in tale data ad effettuare la dichiarazione resa dal legale rappresentante, non avendo potuto utilizzare la prima quota nel 2020, potrà utilizzarla nel 2021 in aggiunta alla seconda delle tre quote del credito d'imposta.

Con risposta ad interpello n. 604 del 17 settembre 2021 l'Agenzia, relativamente al cumulo del beneficio derivante dal credito d'imposta beni strumentali con altre agevolazioni (nel caso proposto dall'istante si tratta di un contributo a fondo perduto in conto impianti) relativi ad un investimento effettuato da una società in nome collettivo, ricorda che la norma prevede che "ll credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.».

Trattandosi di una snc, l'Agenzia chiarisce che, nella verifica dell'eventuale superamento del costo sostenuto, oltre alla somma dei due benefici, alla mancata tassazione del credito d'imposta beni strumentali ai fini IRAP, occorre tenere conto anche della mancata tassazione Irpef del credito in capo ai soci.

Infine, ricordiamo che, l'Agenzia delle Entrate, già nella risposta ad interpello n. 394 dell'8 giugno 2021 e, successivamente nella circolare n. 9 del 23 luglio 2021 ha ribadito che "il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti."

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

24 settembre 2021

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