Credito d'imposta beni strumentali: proroga al 30 novembre 2023 dei termini di consegna dei beni prenotati entro il 31 dicembre 2022

Ricerca e innovazione

Ricordiamo alle Aziende associate che l'articolo 12, commi 1-bis e 1-ter del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), nel testo risultante dalle modifiche introdotte in sede di conversione in legge (rif. Legge 24 febbraio 2023, n. 14), ha prorogato al 30 novembre 2023 il termine per la consegna dei beni materiali 4.0, nonchè per i beni materiali e immateriali tradizionali, che siano stati correttamente prenotati entro il 31 dicembre 2022 – si veda in proposito la nostra comunicazione n. 4144 del 16 febbraio 2023.

I commi introdotti in sede di conversione in legge del decreto sono intervenuti sui commi 1055 e 1057 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021) sostituendo il termine del 30 giugno 2023 con il 30 novembre 2023.

Pertanto, alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla Legge 232/2016, nel  limite  massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonchè investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B della Legge n. 232/2016, nel  limite  massimo  di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30  novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022:

·         il relativo ordine risulti accettato dal venditore e

·         sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% per cento del costo di acquisizione,

il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo. Tale proroga è significativa per i beni ordinari, in quanto, al momento, per tali investimenti effettuati nel 2023, senza alcuna prenotazione entro il 31 dicembre 2022, non è previsto alcun credito d'imposta, perchè la misura non è stata prorogata per l'anno in corso.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali indicati nell'allegato A annesso alla Legge 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022:

·         il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 

·         sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% cento del costo di acquisizione,

il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2023, senza alcuna prenotazione entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta è riconosciuto in misura inferiore e rispettivamente del 20%, 10% e 5% del costo.

Non è stato effettuato, invece, alcun intervento relativamente al credito d'imposta relativo ai beni immateriali strumentali indicati nell'allegato B della Legge 232/2016, pertanto gli investimenti effettuati nel 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022:

·         il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 

·         sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% cento del costo di acquisizione,

il credito d'imposta è riconosciuto pari al 50% del costo nel limite massimo di costi ammissibiili pari a 1 milione di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2023, senza alcuna prenotazione entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'agevolazione è pari al 20%.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

24 marzo 2023

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