Credito d'imposta beni strumentali: ulteriori chiarimenti Agenzia entrate utili alla redazione della dichiarazione dei redditi

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Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ sul proprio sito internet (nella sezione “Risposte alle domande più frequenti” della parte dedicata ai dichiarativi 2023), fornendo ulteriori precisazioni in merito alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI con particolare riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, ai sensi della Legge 178/2020. 

In particolare, sono state pubblicate due nuove FAQ, che analizzano alcune specifiche situazioni che riassumiamo di seguito.

Nel primo quesito, un’impresa, nel corso dell’anno 2022, ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (di cui all'Allegato A o B della Legge n. 232/2016) per il quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%) nell’anno precedente. L’impresa ha indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022 e riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello, pertanto, chiede se i medesimi dati debbano essere nuovamente esposti nel rigo RU130 del modello Redditi 2023.

L’Agenzia delle entrate risponde precisando anzitutto che, come affermato nelle istruzioni per la compilazione del modello REDDITI 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (vale a dire il 2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%. Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo (in cui va indicato l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione).

Viene quindi precisato che nel modello REDDITI 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (vale a dire il 2022) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello REDDITI 2022.

Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

La descritta modalità di compilazione, ad avviso dell’Agenzia, consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello REDDITI 2022 e poi nel modello REDDITI 2023), con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.

Nella seconda casistica, un’impresa ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione 4.0 (di cui all’Allegato A o B della Legge n. 232/2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022 e chiede se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel Modello Redditi 2023.

L'Agenzia delle entrate risponde che il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della Legge n. 232/2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. Tale modalità di compilazione, direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello Redditi 2021 laddove viene precisato che “….nel RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione….”, prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

07 giugno 2023

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