Credito d'imposta beni strumentali: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle entrate negli ultimi giorni ha fornito alcuni chiarimenti in riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 184 a 197 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Legge di Bilancio 2020) e dell'articolo 1, commi da 1051 a 1063 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021), che riassumiamo di seguito.
Beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa
Con Risposta ad interpello n. 41 del 17 gennaio 2023 – allegata - l'Agenzia delle entrate ha confermato che i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa sono esclusi dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle numerose analogie esistenti, sia in termini di ratio dell’agevolazione, sia per quanto concerne i requisiti soggettivi e oggettivi tra la disciplina del super e dell’iper-ammortamento e la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sono applicabili al caso di specie i chiarimenti forniti, in tema di iper-ammortamento, nella Circolare n. 4/2017 e nel principio di diritto n. 2/2020 relativamente alla concessione in locazione operativa a terzi dei beni oggetto dell’investimento.
La circolare n. 4/2017 ha chiarito che sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare all'impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma come chiarito dal principio di diritto n. 2/2020, solo a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa.
Noleggio temporaneo dei beni all'estero
Con Risposta ad interpello n. 47 del 17 gennaio 2023 – allegata - l'Agenzia delle entrate ha chiarito che possono fruire del credito d'imposta investimenti in beni strumentali anche i beni noleggiati temporaneamente ad una controllata per l’utilizzo presso cantieri all’estero, non operando il meccanismo di “recapture” definito dall'art. 1, comma 1060 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021).
L'istante ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1056, della Legge 178/2020), per i costi relativi all'acquisto in leasing di taluni beni strumentali nuovi di cui all'allegato A della Legge 232/2016; in particolare, il dubbio dell'Istante riguarda il fatto che tali beni sono oggetto di noleggio a società estera appartenente al gruppo e sono da questa utilizzati per un periodo di sette/nove mesi presso una struttura produttiva (cantiere) situata al di fuori dell'Italia.
Alla luce di quanto rappresentato nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa presentata, secondo l’Agenzia nel caso prospettato non sembra configurarsi un’ipotesi di delocalizzazione; ciò nel presupposto che si verifichino effettivamente le seguenti condizioni:
- i beni agevolabili in questione devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altre parole, i beni devono mantenere un effettivo nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia;
- l’utilizzo all’estero dei beni di cui trattasi non deve assumere una misura prevalente, in termini temporali e economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;
- il canone di noleggio deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili;
- il costo e il rischio dell’investimento devono essere totalmente a carico della controllante, senza che essi siano ribaltati in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.