Credito d'imposta formazione 4.0: modifica delle aliquote per le piccole e medie imprese

Ricerca e innovazione

Facciamo seguito alla nostra comunicazione n. 3499 del 23 maggio u.s. per segnalare che è stato firmato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) del 1° luglio 2022 (in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), attuativo delle modifiche apportate dall'art. 22 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. Decreto Aiuti) al credito d'imposta formazione 4.0, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese.

L'art. 22, comma 1 del Decreto Aiuti ha previsto la maggiorazione, rispettivamente, dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese, delle aliquote del credito d’imposta formazione 4.0 per le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022. Inoltre, il decreto demandava a un decreto attuativo del MISE l’identificazione dei requisiti di spettanza della maggiorazione, ovvero dei soggetti legittimati ad erogare formazione 4.0 qualificata, nonché delle modalità di certificazione delle competenze acquisite o consolidate dai discenti.

L'art. 2 del decreto chiarisce che la maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.

Si considerano soggetti qualificati:

·         soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;

·         Università pubbliche o private, o strutture a esse collegate;

·         soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE n. 68/2001;

·         soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37;

·         Istituti Tecnici Superiori (ITS);

·         centri di competenza ad alta specializzazione (articolo 1,comma 115, Legge n. 232/2016);

·         European Digital Innovation Hubs individuati dalla Commissione Ue e definiti dal Regolamento Ue n. 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale istituisce il “Programma Europa digitale” per il periodo 2021-2027.

Per quanto riguarda il requisito di verifica delle competenze acquisite o consolidate, l'art. 2 del decreto attuativo prevede un sistema a doppio accertamento:

·         accertamento iniziale del livello di competenze, di base e specifiche, di ciascun singolo dipendente attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con prossimo decreto direttoriale;

·         accertamento finale del livello di competenze raggiunte dal dipendente, con test da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nel prossimo decreto direttoriale e successivo rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato.

Inoltre, il decreto attuativo introduce ulteriori vincoli di durata e contenuto alle attività formative agevolabili con la maggiorazione in esame:

·         il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto dovranno essere definiti dal formatore, partendo dal livello di competenze accertato in fase iniziale e in funzione delle esigenze dell’impresa, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati nel decreto direttoriale; 

·         la durata complessiva non dovrà essere inferiore a 24 ore.

Infine, il comma 4 dell’articolo 2 del decreto attuativo prevede la possibilità di svolgimento delle attività formative in modalità “e-learning”, a condizione che vengano predisposte specifiche modalità di controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente e di verifica dei risultati raggiunti.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Decreto MISE 1 luglio 2022.pdf

05 settembre 2022

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