Credito d'imposta formazione 4.0: modificate le aliquote per le piccole e medie imprese

Ricerca e innovazione

Informiamo le Aziende associate che l'art. 22 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. Decreto Aiuti) ha incrementato dal 50% al 70% (per le piccole imprese) e dal 40% al 50% (per le medie imprese), le aliquote del credito d'imposta formazione 4.0, introdotto dall'art. 1 commi da 46 a 56 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e poi prorogato e modificato dalle successive leggi di bilancio.

L'incremento delle aliquote si applica alle attività di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, in grado di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

·         le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aiuti – 18 maggio 2022);

·         i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto.

Pertanto, se saranno soddisfatti entrambi i requisiti si applicheranno le seguenti aliquote:

·         70% (per le piccole imprese, con importo massimo del credito di € 300.000);

·         50% (per le medie imprese, con importo massimo del credito di € 250.00); 

·         30% (invariata, per le grandi imprese, con importo massimo del credito di € 250.000)

L'art. 22 al comma 2 del DL 50/2022, stabilisce, inoltre, che relativamente ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino i requisiti necessari per la maggiorazione delle aliquote, il credito d’imposta spettante sarà ridimensionato come segue:

·         40% (in luogo dell’attuale 50%) entro un massimale di credito di € 300.000 per le piccole imprese;

·         35% (in luogo dell’attuale 40%) entro un massimale di credito di € 250.000 per le medie imprese;

·         30% (invariata) entro un massimale di credito di € 250.000 euro per le grandi imprese.

Ne deriva che, relativamente ai progetti di formazione avviati anteriormente al 18 maggio 2022, rimangano in vigore le aliquote precedenti:

·         50% entro un massimale di credito di € 300.000 per le piccole imprese;

·         40% entro un massimale di credito di € 250.000 per le medie imprese;

·         30% entro un massimale di credito di € 250.000 euro per le grandi imprese.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

23 maggio 2022

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