Credito d'imposta gasolio per gli autotrasportatori: definito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione
Fisco
Informiamo le Aziende associate che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022 – allegata alla presente - ha istituito il codice tributo per la compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto merci.
Ricordiamo che l’art. 3 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, (cfr. circolari del 18 maggio 2022 e del 29 luglio 2022) prevede per le imprese avente stabile organizzazione in Italia esercenti attività di trasporto merci, un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati nell’esercizio di attività di trasporto, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il MIMS trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e l’importo del credito concesso, comprese le eventuali variazioni e revoche anche parziali.
L’Agenzia delle entrate in fase di elaborazione dei modelli F24 da parte dei contribuenti, verificherà che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari e che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non eccede l’importo indicato dal MIMS; in caso contrario l’Agenzia potrà scartare il modello F24, tenendo anche conto delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
L’ammontare del beneficio da poter utilizzare in compensazione può essere visualizzato accedendo dall’aria riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Di seguito riportiamo il codice tributo da utilizzare nel modello F24 in compensazione del credito d’imposta:
“6989” denominato – “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice dovrà essere utilizzato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.