Credito d'imposta imprese energivore: definito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione
Credito e agevolazioni
Informiamo le Aziende associate che con l’allegata Risoluzione n. 13/E pubblicata il 21 marzo 2022 l'Agenzia delle entrate ha definito le istruzioni per permettere alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. Imprese energivore) di ottenere il credito d’imposta introdotto dal Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 (cd. Decreto Sostegni-ter), pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in base alle indicazioni del decreto Mise del 21 dicembre 2017.
L’articolo 15 del Decreto Sostegni-ter ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.
La Risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022 ha definito il codice tributo per utilizzare il credito d'imposta in compensazione in F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:
· “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.