Credito d'imposta locazione immobili a uso non abitativo: primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Credito e agevolazioni

Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, con la Circolare n. 14 e istituito il codice tributo con Risoluzione 32 - entrambe del 6 giugno 2020 e allegate alla presente -, in merito al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, istituito dall'art. 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio).

Il Decreto Rilancio, infatti, ha introdotto uno specifico credito d’imposta del 60% sull’importo mensile del canone di locazione, di leasing operativo o di concessione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

La Circolare 14/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano nell'ambito di applicazione del credito d'imposta i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, il conduttore sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili a contratti di compravendita con annesso finanziamento.

Possono beneficiare dell'agevolazione:

·         soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (per i soggetti con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare);

·         strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019 (per i soggetti con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare);

·         enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione solo al canone di locazione, leasing o concessione relativo ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il credito è invece commisurato ai mesi di aprile, maggio e giugno.

Per poter beneficiare del credito è necessario che i soggetti locatari, esercenti attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Tale verifica deve essere effettuata mese per mese, pertanto può spettare il credito d'imposta solo per uno o due dei mesi indicati.

Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare 14/2020 rimanda ai chiarimenti contenuti nella Circolare 9 del 13 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate, paragrafo 2.2.5, che precisa che il calcolo va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite in tali mesi fatturate o certificate e che, quindi, hanno partecipato alla liquidazione periodica, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. 

Per poter utilizzare il credito d'imposta il canone deve essere stato pagato nel 2020 e se, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è intervenuta una modifica ai contratti in essere di riduzione dei canoni da corrispondere, ai fini del calcolo del credito d'imposta saranno considerate le somme effettivamente versate.

Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti da contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta. Nelle ipotesi di servizi a prestazioni complesse, o di affitto d'azienda, il canone cui commisurare il credito d'imposta risulta quello determinato nel relativo contratto di locazione.

Il credito d’imposta può essere utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi oppure in compensazione, senza l’applicazione dei limiti alle compensazioni, successivamente al pagamento dei canoni.

Con Risoluzione n. 32 del 6 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo: "6920" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34".

Il soggetto che ha diritto al credito d’imposta può utilizzarlo direttamente oppure cederlo al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione, ai sensi dell'art. 122 del DL Rilancio, è esercitabile fino al 31 dicembre 2021 (in attesa di provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate).

La Circolare inoltre, chiarisce che il componente positivo rilevato dal locatario/ fruitore non concorre alla formazione del reddito per le imposte dirette e per il valore di produzione IRAP. Qualora, invece, il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva per il cessionario che concorre alla formazione del reddito e valore della produzione netta secondo le ordinarie modalità.

Il presente credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per negozi e botteghe (art. 65 del Decreto Cura Italia), se il soggetto ne ha fruito con riferimento al canone del mese di marzo.

L'agevolazione in commento si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

Circolare Agenzia delle Entrate 6 giugno 2020 n. 14.pdf

Risoluzione 32E Agenzia delle Entrate 6.6.2020.pdf

08 giugno 2020

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