Credito d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas: primi chiarimenti Agenzia delle entrate
Fisco
L'Agenzia delle Entrate fornisce, mediante una FAQ, un primo chiarimento sulle modalità applicative dei crediti d’imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica.
In particolare, l'Agenzia delle entrate fa riferimento ai seguenti crediti d'imposta:
· l’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
· l’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
· l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022;
· l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
· l’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022.
A seguito della richiesta di poter utilizzare i crediti di imposta in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’art. 109, TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.