Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica: chiarimenti Agenzia delle entrate

Fisco

Facciamo seguito alle nostre comunicazione n. 3388 del 13 aprile 2022 e n. 3394 del 15 aprile 2022per informare che l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 13 del 13 maggio 2022 – allegata - che fornisce chiarimenti in merito ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese “energivore” e “non energivore”, dal Decreto Sostegni-ter e dai Decreti Energia e Ucraina, per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale, determinati anche dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

Si tratta dei benefici fiscali previsti:

·         dall’articolo 15 del DL n. 4/2022 (cd. Decreto Sostegni-ter) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 25/2022, che prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022;

·         dall’articolo 4 del DL n. 17/2022 (cd. Decreto Energia), che prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;

·         dall’articolo 3 del DL n. 21/2022 (cd. Decreto Ucraina) in corso di conversione, che prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;

·         dall’articolo 9 del Decreto Legge Ucraina, che prevede la cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore.

In particolare, in riferimento all’articolo 15 del Decreto Sostegni-ter, sono stati chiariti i seguenti aspetti.

Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia precisa che le imprese “energivore”, al fine di accedere al credito d’imposta previsto, oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, devono essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Csea, di cui al comma 1 dell’articolo 6 del predetto decreto.
Condizione ulteriore, per poter beneficiare del credito d'imposta è che la media dei costi per kWh della componente energia elettrica, relativi all'ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019.

Sotto il profilo oggettivo, il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.

Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.

Con riferimento all’articolo 4 del Decreto Energia, la circolare, oltre a richiamare gli stessi chiarimenti già forniti riguardo all’articolo 15 del Decreto Sostegni-ter, evidenzia, come aspetto peculiare, che il credito d’imposta relativo alla produzione e all’autoconsumo dell’energia elettrica è determinato con riguardo al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

In relazione all’articolo 3 del Decreto Ucraina, il documento di prassi inquadra la platea dei beneficiari del relativo credito d’imposta (imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica – cosiddette imprese “energivore”). Commenta, inoltre, gli ulteriori aspetti della norma (comuni alle imprese “energivore”) e in particolare, si sofferma sul calcolo del costo della componente energetica, sui sussidi, sulla disciplina relativa alle imprese neo-costituite e sull’utilizzo del credito d’imposta.

Infine, in relazione agli articoli 3 e 9 del Decreto Ucraina, che disciplinano la cessione degli anzidetti crediti d’imposta riconosciuti, rispettivamente, in favore delle imprese “non energivore” ed “energivore”, la circolare prevede che detti crediti – utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

Il documento di prassi evidenzia, inoltre, che, in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie debbano richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.

Considerato che tale disciplina è uniformata alla cessione prevista dall’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), con riferimento al Superbonus e ai bonus diversi dal Superbonus, per gli aspetti in comune, è previsto un rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti con Circolare n. 16/2021.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 maggio 2022.pdf

16 maggio 2022

Condividi