Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica: circolare dell'Agenzia delle Entrate con risposte a quesiti
Fisco
Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 25/E dell'11 luglio 2022 – che alleghiamo - per fornire risposte ai quesiti interpretativi formulati dalle associazioni di categoria in merito alla Circolare di chiarimento n. 13/E, che aveva fornito i primi chiarimenti sull’agevolazione prevista dal “Sostegni-ter” e dai decreti “Energia” e “Ucraina” per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia.
Si riportano di seguito le risposte alle domande di maggior interesse per le imprese.
Le aziende che sono incluse nell’elenco delle imprese “energivore” mediante sessione suppletiva – le quali, pertanto, beneficiano delle agevolazioni tariffarie sugli oneri generali di sistema soltanto a partire dal mese di febbraio – possano richiedere il credito d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio?
Si ritiene che rientrino nel beneficio in commento anche le imprese iscritte nell’elenco per l’anno 2022 con la “sessione suppletiva” e, conseguentemente, il credito d’imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022, nella misura prevista per le “energivore”. La data del 1° febbraio rileva, infatti, solo ai fini della decorrenza dell’agevolazione sugli oneri generali, che risulta autonoma e differente rispetto all’agevolazione di cui trattasi.
Il costo delle garanzie di origine (per la fornitura di energia da fonti rinnovabili) deve essere conteggiato sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al credito d’imposta sia nel calcolo dell’effettivo credito d’imposta?
Il costo sostenuto per le garanzie di origine è da considerarsi in ogni caso parte della componente energia, anche se queste siano riportate in una voce separata della medesima fattura, nell’ambito di un contratto di fornitura, e non inglobate nel prezzo specifico della stessa. In quanto tale, è da conteggiare sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito sia nel calcolo dell’effettivo credito d’imposta spettante.
Il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l’aumento del 30 per cento si conteggia tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica, relativa al trimestre di riferimento, e il quantitativo consumato nel medesimo trimestre?
Si conferma che il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l’aumento del 30 per cento si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più dispacciamento, anche ove tali componenti non siano distintamente indicate nel prezzo della componente energia) e il consumo effettivo del trimestre.
Nel caso di clienti “multisito”, il confronto tra il costo medio della “componente energia elettrica” del primo trimestre 2019 e quella relativa al primo trimestre 2022 deve essere effettuato complessivamente o confrontando tra loro le singole utenze?
Il confronto tra il costo medio della “componente energia elettrica” dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole utenze, considerando che la norma non associa il beneficio a queste ultime.
Come considerare imposte e sussidi ai fini del calcolo del costo medio e dei crediti d’imposta energetici?
La disciplina normativa in commento riguardante le imprese “energivore” e “non energivore” prevede, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Tale ultima modalità, normativamente prevista solo con riferimento alla verifica dell’incremento del costo medio come requisito di accesso al beneficio, va interpretata nel senso che il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento debba avvenire avendo riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate (già comprese in fattura in una diversa categoria di voci) e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti.
In caso di vendita di energia elettrica tra un soggetto produttore di energia e un’impresa energivora senza passare dalla rete pubblica si ritiene sufficiente utilizzare le fatture “interne” che i soggetti si scambiano. Si concorda con tale ipotesi?
La norma, ai fini della determinazione e della spettanza del credito d’imposta, non prevede che la vendita di energia elettrica debba essere effettuata attraverso la rete pubblica. Si ritiene, pertanto, che la vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un’impresa “energivora non sia ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame, al ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati, sulla base delle fatture emesse dall’impresa fornitrice di energia elettrica
La circolare, a pag. 9 precisa che “Alle imprese che soddisfano i requisiti sopra esposti (soggettivo e oggettivo) e che siano in possesso della relativa documentazione certificativa spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese di cui sopra.”. Non è chiaro il senso dell’utilizzo dell’aggettivo “certificativa”, in considerazione della circostanza che la norma primaria non pone alcun obbligo di certificazione di documenti in possesso del contribuente. Analogamente, non è chiaro il riferimento agli “obblighi di certificazione previsti dalla disciplina agevolativa in commento” riportato a pag. 11 della circolare.
Per “documentazione certificativa” – a cui fa riferimento la circolare – s’intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante. Si tratta, nello specifico, delle fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l’energia elettrica consumata ovvero, in caso di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.