Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione: nuovo bonus per le spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021

Emergenza Covid-19

Informiamo che l'art. 32 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 123 del 25 maggio 2021, ha istituito un nuovo credito d'imposta del 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi a tutela della salute di addetti e utenti, con alcune differenze rispetto al credito d'imposta che era stato istituito dall'art. 125 del Decreto Legge 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

Soggetti beneficiari

Destinatari della misura agevolativa sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del prescritto codice identificativo (articolo 13-quater, comma 4, Dl n. 34/2019); vi rientrano, pertanto, anche i privati proprietari di un immobile utilizzato per affitti brevi (ad esempio, bed and breakfast e case vacanze).

Spese ammissibili

Rientrano tra i costi ammissibili al credito d’imposta, le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

·         la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività,

·         la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali,

·         l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea,

·         l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti,

·         l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione,

·         l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione. 

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d’imposta spetta, in misura pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi indicati, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro.

Il credito d'imposta:

·         è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenute (quindi, per i “contribuenti solari”, nella dichiarazione presentata nel 2022 per l’anno d’imposta 2021),

·         in alternativa, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 471/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007, e articolo 34, legge n. 388/2000).

Non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) e dei componenti negativi (articolo 109, comma 5, Tuir).

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta verranno stabiliti con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, anche al fine del rispetto del tetto di risorse messe a disposizione (200 milioni di euro).

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

03 giugno 2021

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