Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - Primi chiarimenti e provvedimento attuativo Agenzia delle Entrate
Credito e agevolazioni
Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 20/E e Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 259854/2020 entrambi del 10 luglio 2020 ed allegati alla presente, in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio).Tale articolo ha abrogato e sostituito il credito d'imposta già previsto dall'art. 64 del DL Cura Italia e poi integrato dall'art. 30 del DL Liquidità.
Il Decreto Rilancio, infatti, ha introdotto uno specifico credito d’imposta del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2020.
La Circolare 20/E precisa il credito d'imposta incentiva e supporta l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19 e che i beneficiari sono:
· soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, indipendentemente dal regime fiscale adottato,
· enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a prescindere dalla tipologia di attività svolta.
Le spese agevolabili sono:
· quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
· quelle sostenute per l’acquisto di:
o dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
o prodotti detergenti e disinfettanti;
o dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
o dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
La circolare precisa che l'attività di "sanificazione" comprende attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19, condizione soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti. L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
Per quanto riguarda i dispositivi individuali, la circolare chiarisce che sono agevolate le spese sostenute per l'acquisto di mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, pertanto solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta.
Le spese devono essere sostenute nell'anno 2020, pertanto sono agevolabili tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Il credito d'imposta è utilizzabile:
· in compensazione, tramite modello F24 (con successiva risoluzione sarà istituito apposito codice tributo e saranno definite le istruzioni per la compilazione del modello);
· nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
· entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 259854/2020 definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta e le modalità con le quali i soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, comunicano all'Agenzia delle Entrate l'opzione per la cessione anche parziale dei crediti stessi ad altri soggetti, in alternativa all'utilizzo diretto.
I soggetti beneficiari del credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente fino al 31 dicembre 2020, utilizzando l'apposito modello. La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020 esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, direttamente o avvalendosi di un intermediario. L'Agenzia delle Entrate rilascia, entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione, una ricevuta che ne attesta la presa in carico.
Ai fini del rispetto del limite di spesa (200 milioni di euro), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La comunicazione della cessione deve essere effettuata da parte del cedente utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra. Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto, sempre utilizzando le funzionalità dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.