Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione: pubblicato il provvedimento che definisce i criteri e modalità di applicazione del bonus per il 2021

Emergenza Covid-19

Facciamo seguito alla nostra informativa n. 2663 del 3 giugno u.s. per informare che ieri il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento – allegato alla presente - che definisce i criteri e le modalità di applicazione del nuovo credito d'imposta sanificazione, introdotto dall'art. 32 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), misura simile al bonus sanificazione che era stata introdotta dall'art. 125 del Decreto Rilancio per il 2020.

Come noto, l'art. 32 del Decreto Sostegni-bis ha introdotto un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 ML di euro per il 2021.

Beneficiari della misura agevolativa sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo (articolo 13-quater, comma 4, Dl n. 34/2019), o, in mancanza di quest'ultimo, di autocertificazione in merito in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed & breakfast (novità introdotta in sede di conversione il legge del Decreto Sostegni-bis).

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 del 15 luglio 2021 è stato approvato il modello per comunicare le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione per consentire, così, l’individuazione della quota fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 dai beneficiari, o dai loro intermediari, esclusivamente utilizzando i tradizionali canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La finestra temporale vale anche per l’invio di una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedente e per presentare, con le stesse modalità, la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Un successivo provvedimento dell’Agenzia, da emanare entro il 12 novembre 2021, al termine del periodo di presentazione delle istanze delle spese ammissibili, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, ai fini del rispetto del plafond di 200 ML di euro per l’anno in corso. La misura percentuale è ottenuta rapportando il detto limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, come risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 191910_2021 15.7.2021.pdf

16 luglio 2021

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