Credito d'imposta pubblicità - Presentazione delle domande per il 2019

Credito e agevolazioni

Facciamo seguito alle nostre precedenti informative sull’argomento per segnalare alle Aziende associate che l'art. 3-bis del Decreto Legge 28 giugno 2019, n. 59 ha riformulato la misura del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale e ha individuato le necessarie coperture finanziarie, superando le criticità che ne avevano comportato lo stallo per i periodi successivi al 2018.

In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'art. 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 che aveva introdotto il credito d'imposta pubblicità, prevede che a decorrere dall'anno 2019 il credito d'imposta sia concesso ai medesimi soggetti e alle stesse condizioni previste per il 2018 (riferimento DPCM 16 maggio 2018, n. 90), nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (l'incremento deve essere almeno dell'1% rispetto agli investimenti del periodo precedente). Viene quindi meno il riconoscimento della misura del 90% per le start up e PMI innovative prevista in precedenza (misura comunque soggetta ad autorizzazione europea). 

Per poter accedere al beneficio per l'anno 2019 il nuovo comma prevede che i soggetti interessati dovranno presentare la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" dal 1° ottobre al 31 ottobre 2019, indicando i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato. Salvo diversa indicazione, dovrà poi essere presentata la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 1° gennaio al 31 gennaio 2020, necessaria per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione sono stati effettivamente realizzati.

Inoltre, è stato confermato il limite massimo di spesa: alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della Legge 198/2016, nel limite complessivo determinato annualmente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

Si ricorda che il credito d'imposta pubblicità è concesso ai sensi e nei limiti degli aiuti de minimis disciplinati dal Regolamento UE 1407/2013, che ai fini della concessione dell'agevolazione non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica nei termini previsti.

06 settembre 2019

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