Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design: istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione
Credito e agevolazioni
Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle Entrate, con l’allegata risoluzione n. 13 del 1° marzo 2021, ha definito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, introdotto dall'art. 1, commi da 198 a 206 della Legge 160/2019 (cd. Legge di Bilancio 2020), modificato dalla Legge 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021), per aumentare la competitività delle aziende italiane, prorogandolo fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
Il decreto Rilancio ha previsto una maggiorazione della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017:
· dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro,
· dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
· dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 13/E/2021 ha istituito i codici tributo:
· 6938 - Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019;
· 6939 - Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020;
· 6940 - Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020.
I codici tributo istituiti devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
L’“anno di riferimento” è relativo all’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”.
La risoluzione precisa, infine, che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.
Risoluzione 1.3.2021 codici F24 - ricerca e sviluppo 2021.pdf