Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design - Pubblicato il decreto attuativo del MISE

Ricerca e innovazione

Informiamo le Aziende associate che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020 il Decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – allegato alla presente - che definisce le modalità attuative del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design per il periodo successivo al 31 dicembre 2019, a seguito della modifica della disciplina introdotta dall'art. 1 commi da 198 a 209 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

La Legge di Bilancio 2020, infatti, ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, accogliendo, nel perimetro dell’agevolazione, anche gli investimenti  effettuati per l’innovazione tecnologica 4.0 e la transizione ecologica, e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica, svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari. E' stato modificato anche il sistema di calcolo, che in passato prevedeva un meccanismo incrementale rispetto alla media degli investimenti del triennio 2012-2013-2014, prevedendo un meccanismo volumetrico e quindi l'applicazione di aliquote direttamente agli investimenti effettuati nell'anno di riferimento.

Nello specifico, il decreto attuativo definisce:

·         i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

·         gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta;

·         i criteri per la determinazione e l’imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.

Ambito soggettivo

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa.

Sono tuttavia escluse:

·         le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

·         le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è, comunque, subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Attività di ricerca e sviluppo (art. 1 comma 200 Legge 160/2019)

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, tenendo conto dei princìpi generali e dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi di imposta precedenti.

Il decreto precisa che assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Sono agevolabili le spese che perseguano tali obiettivi, anche se l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Inoltre, se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti (che non siano correlati all'impresa), ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non sono disponibili (ad es. perchè coperte dal segreto aziendale), le spese sostenute per i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso sono agevolabili.

Per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Attività di innovazione tecnologica (art. 1 comma 201 Legge 160/2019)

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

·         per prodotti nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità;

·         per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.

Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta: i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa; i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

Per le attività di innovazione tecnologica il credito d’imposta è riconosciuto, in misura pari:

·         al 6%, oppure

·         al 10% se finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0,

della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

A tal fine, il decreto precisa che si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di:

·         innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore;

·         transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare cosi' come declinati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020.

In entrambi i casi il decreto fornisce degli esempi e chiarisce che nella relazione tecnica richiesta dal comma 206 della Legge 160/2019, devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verra' a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

Attività di design e ideazione estetica (art. 1 comma 202 Legge 160/2019)

Sono considerate attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta i lavori diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologicafinalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (es. le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti), svolti anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Per le attività di design e ideazione estetica il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Misura del credito d'imposta e limiti massimi

Tipologia di credito d’imposta

Credito d’imposta

Limite massimo

Credito d‘imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 1 comma 200)

12%

3 milioni di euro

Credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica (art. 1 comma 201)

6%

1,5 milioni di euro

Credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica per realizzazione prodotti o processi per raggiungimento obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (art. 1 comma 201)

10%

1,5 milioni di euro

Credito d’imposta per altre attività innovative (art. 1 comma 202)

6%

1,5 milioni di euro

Spese agevolabili

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a.    spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, o altro, direttamente impiegato nelle attività (150% del costo per ricercatori under 35 al primo impiego e in possesso di dottorato di ricerca o laurea magistrale in ambito tecnico/scientifico, assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in tali attività);

b.    quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali e software utilizzati, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese al punto a);

c.    spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo (150% se commissionati ad Università e Istituti di Ricerca), spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di innovazione tecnologica o di design e ideazione estetica da parte del commissionario;

d.    quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi (anche in licenza d’uso) di privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 1 ML di euro;

e.    spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti le attività nel limite massimo del 20% delle spese di cui al punto a), oppure delle spese di cui al punto c) senza maggiorazioni, (per le attività di innovazione tecnologica il confronto è solo con le spese del punto a));

f.     spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di cui al punto a), oppure del 30% dei costi di cui al punto c).

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti e le spese sostenute sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione il cui contenuto, modello, modalità e termini saranno definiti con apposito decreto.

Infine, la disposizione normativa prevede espressamente che il credito d'imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini Ires e Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

Decreto MISE 26 maggio 2020.pdf

24 agosto 2020

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