Credito di imposta Ricerca e Sviluppo - Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
Ricerca e innovazione
Informiamo le Aziende associate che, con la Risoluzione n. 40 del 2 aprile 2019 – allegata alla presente -, l'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del DL 145/2013, affrontando l'aspetto della corretta individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione.
Il documento di prassi riporta il parere tecnico di competenza del MISE su un progetto di un'azienda attiva nel settore delle telecomunicazioni che prevede investimenti su un sistema informatico condiviso (c.d. "cross -department") per l'efficientamento dei processi di produzione dei servizi dalla stessa realizzati.
Il MISE, nel fornire la risposta al quesito, ha ribadito che, per quanto riguarda il settore delle imprese commerciali, le attività di ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti intrapresi da tali soggetti per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi), o processi, o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.
Come già sottolineato nella circolare n. 46 del 22 giugno 2018 dell'Agenzia delle Entrate – si veda la nostra informativa n. 182 del 27 giugno 2018 -, le attività di ricerca e sviluppo si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che implicano e contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche, producendo un beneficio per l'intera economia e, per tale ragione, sono meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici.
Pertanto, il MISE ha risposto che le attività intraprese dalla società, pur essendo investimenti innovativi, si sostanziano nell'applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte nel settore di appartenenza e sono inquadrabili più propriamente nella categoria di "innovazione di processo" e, in quanto tali, non sono agevolabili agli effetti della disciplina del credito di imposta ricerca e sviluppo.