Credito d’imposta beni strumentali: chiarimenti Agenzia delle Entrate-MISE relativi all'interconnessione tardiva del bene
Ricerca e innovazione - Transizione 4.0
Informiamo le Aziende associate che, con la risposta a interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 – allegata alla presente -, l’Agenzia delle Entrate, congiuntamente al parere tecnico fornito dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE), ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruibilità del beneficio dell'iper ammortamento e successivo credito d'imposta beni strumentali, nel caso di interconnessione tardiva del bene.
In particolare, la società istante è proprietaria di diversi carrelli elevatori, che vengono noleggiati ai propri clienti con contratti di durata diversa, e l'attività di noleggio è una delle attività abitualmente svolte dalla società ed è in procinto di acquisire ed installare sui macchinari utilizzati dai clienti un particolare apparecchio con il relativo software, che consentirebbe l'interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i propri sistemi gestionali aziendali, con l'obiettivo di controllare costantemente i parametri di funzione dei macchinari, nonché le attività svolte dagli stessi (ad es. guasti, consumi, utilizzo dell'operatore ecc.) ed avere report completi utili a migliorare l'utilizzo dei carrelli e gli interventi di manutenzione, riducendo i fermi macchina ed i relativi costi. L'apparecchio sopra descritto sarà installato su carrelli elevatori acquistati dall'istante negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
L'istante chiede se:
1. sia necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto per usufruire delle agevolazioni iper ammortamento e credito d'imposta beni strumentali 4.0;
2. sia possibile applicare l'iper ammortamento o il credito di imposta 4.0, oltre che al costo di acquisto dell'apparecchio e del software che consentono l'interconnessione, anche al costo di acquisto dei carrelli acquistati dal 2017 in poi.
Presupponendo l'utilizzo dell'agevolazione a partire dall'anno di interconnessione del bene, l'istante chiede, inoltre, se:
3. sia applicabile la disciplina vigente nel periodo di imposta di effettuazione dell'investimento e, quindi, di acquisto del carrello;
4. al costo dell'apparecchio e del relativo software, necessari all'interconnessione, sia necessario applicare la stessa agevolazione spettante per il macchinario sul quale viene montato oppure sia necessario considerare la disciplina vigente nell'anno di acquisto.
Ripercorse le disposizioni di interesse emanate negli ultimi cinque anni e chiesto il competente parere del MISE, l’Agenzia delle Entrate richiama, in quanto valido anche per la disciplina del credito d'imposta beni strumentali, quanto chiarito nella circolare n. 4/2017 ed, in particolare i seguenti aspetti:
· relativamente al "momento di effettuazione dell'investimento" rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, la circolare chiarisce che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
· la fruizione dell'iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest'ultimo è possibile iniziare a godere dell'iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga
anche l'interconnessione del bene. Nell'ipotesi in cui, invece, l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.
Il MISE nel suo parere chiarisce che “quanto all'interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d'investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell'impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all'impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. …. In tal senso, l'interconnessione, per così dire, "tardiva" dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene”.
Il MISE ha pertanto chiarito che, trattandosi di beni potenzialmente classificabili nel primo gruppo dell'allegato A della Legge 232/2016 (al punto 11), per poter godere dei benefici 4.0, devono obbligatoriamente avere le 5 + 2/3 caratteristiche richieste nella loro configurazione di beni "nuovi", nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 "richiede" ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione), mentre l'interconnessione può avvenire anche in un momento successivo a quello dell'investimento e messa in funzione del bene.
In nessun caso, invece, l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. In tale caso, potrebbero essere agevolati solo i dispositivi, in quanto l'intervento sarebbe agevolabile come revamping necessario a soddisfare le 5+ 2/3 caratteristiche tecnologiche.
Inoltre, il MISE precisa che "per quanto riguarda, invece, la componente software dei dispositivi in parola, si precisa che il software di sistema (stand alone), se riconducibile ad uno di quelli previsti dall'allegato B (come pare essere il software descritto dalla società istante, idoneo a consentire l'interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i sistemi gestionali aziendali propri della società medesima), può godere delle agevolazioni 4.0 a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione; mentre, il software necessario al funzionamento dei dispositivi (embedded) potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso."
Tali considerazioni, precisa il MISE, valgono anche nel caso del noleggio, in cui i requisiti di integrazione e interconnessione possono essere soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa utilizzatrice.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.