Credito d’imposta beni strumentali: chiarimenti Agenzia delle Entrate su come regolarizzare le fatture
Fisco, credito e agevolazioni
Facciamo seguito alla nostra comunicazione n. 1064 del 5 febbraio 2020 per informare che, con le risposte a interpello n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in merito alla mancata indicazione della norma agevolativa sulle fatture dei beni che possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.
Come noto, l'art. 1, commi da 184 a 197 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd Legge di Bilancio 2020) ha introdotto il credito d'imposta beni strumentali (in sostituzione del super e iper ammortamento) per le imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; in alternativa ha previsto la possibilità di consegna entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Nelle risposte agli interpelli sopra citati, l'Agenzia delle Entrate richiama l'art. 1, comma 195 della Legge di Bilancio 2020, che prevede degli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione, ai fini dei successivi controlli. In particolare, viene richiesto ai soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal scopo, l'Agenzia precisa che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quindi la dicitura dovrebbe essere “Bene agevolabile ai sensi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 commi da 184 a 197”.
A fronte della richiesta da parte del contribuente, se sia causa di revoca dell'agevolazione la mancata indicazione in fattura dello specifico riferimento alla disposizione agevolativa, l'Agenzia precisa che tale previsione risulta nella sostanza equivalente a quanto previsto dal legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali, come la "Nuova Sabatini" e, pertanto, richiama i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico (con FAQ n. 10.15) come applicabili anche in tal caso.
Ne consegue che:
- la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione;
- in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all'art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- in relazione alle fatture elettroniche il beneficiario, in alternativa, può:
- stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n.600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);
- realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può (senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa) inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.