Credito d’imposta beni strumentali: l'Agenzia delle entrate chiarisce su quali documenti apporre la dicitura relativa alla norma agevolativa
Fisco
Con la risposta ad interpello n. 270 del 18 maggio 2022 – che alleghiamo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la dicitura relativa alla disposizione che disciplinano il credito d'imposta beni strumentali deve essere riportata sui documenti che dimostrano la spesa sostenuta secondo gli scopi dell’agevolazione e la corretta determinazione del beneficio fiscale.
A chiedere delucidazioni è una società che ha effettuato un nuovo acquisto le cui caratteristiche consentono di accedere al credito d'imposta 4.0 previsto dalla Legge di Bilancio 2021, in caso di investimenti per beni strumentali nuovi. La società chiede di conoscere se, per fruire dell’agevolazione, il riferimento alla disposizione che disciplina il credito d’imposta, debba essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.
L'Agenzia delle entrate, richiama l'art. 1 comma 1062 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che, ai fini di eventuali controlli da parte del Fisco, i beneficiari del credito d'imposta, devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei precedenti commi da 1054 a 1058-ter della stessa norma, che delineano l’agevolazione.
Pertanto, il richiamo alle disposizioni che disciplinano l'agevolazione, deve comparire sui documenti comprovanti l’acquisto e la corretta applicazione dell’agevolazione, quindi, precisa l’Agenzia, sicuramente va fatto su fatture e documenti di trasporto. Non è necessario, invece, aggiungerlo ai verbali di collaudo o di interconnessione, visto che tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui si riferisce il verbale stesso e, quindi, a beni agevolabili il cui acquisto è certificato dalla fattura e dal documento di trasporto.
Infine, l’Agenzia conferma quanto chiarito nella risposta n. 438/2020 e cioè che la regolarizzazione dei documenti emessi senza i suddetti riferimenti normativi deve essere effettuata entro la data di inizio di eventuali attività di controllo – si veda in proposito la nostra comunicazione n. 1991 del 7 ottobre 2020.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.