Credito d’imposta beni strumentali - Modifica tempistica di utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali tradizionali

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Informiamo che l'art. 20 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, ha modificato i tempi di utilizzo del credito d'imposta beni strumentali, come modificato dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (cd. Legge di Bilancio 2021).

In particolare, il Decreto Sostegni-bis ha previsto che per gli investimenti in beni strumentali materiali tradizionali (diversi da quelli indicati nell’allegato A alla Legge 232/2016), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Come noto, l'art. 1 comma 1059 della Legge di Bilancio 2021 prevedeva già l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione in un'unica quota annuale per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali tradizionali (diversi da quelli indicati nell’allegato A e B alla Legge 232/2016), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Pertanto, con tale modifica il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali:

·         materiali tradizionali (diversi da quelli indicati nell’allegato A alla Legge 232/2016), effettuati nel periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021, è utilizzabile da tutte le imprese in compensazione in unica quota annuale a partire dall’esercizio di entrata in funzione dei beni;

·         immateriali tradizionali (diversi da quelli indicati nell’allegato B alla Legge 232/2016), effettuati nel periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale solo dai soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, per gli altri soggetti in tre quote annuali di pari importo a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei beni;

·         materiali e immateriali tradizionali (diversi da quelli indicati nell’allegato A e B alla Legge 232/2016)effettuati nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei beni.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali 4.0 (ovvero rientranti tra quelli indicati nell’allegato A alla Legge 232/2016), o immateriali 4.0 (ovvero rientranti tra quelli indicati nell’allegato B alla Legge 232/2016), effettuati nel periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2022, il relativo credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

In tutti i casi sopra evidenziati, si ha sempre la possibilità di far valere le condizioni previste nell'anno di riferimento anche per i beni consegnati entro il 30 giugno dell'anno successivo, se, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, risultino soddisfatte contemporaneamente le seguenti due condizioni:

·         il relativo ordine risulti accettato dal venditore e

·         sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

01 giugno 2021

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