Credito d’imposta beni strumentali - ridenominato il codice tributo per l'utilizzo in compensazione
Fisco
Informiamo le Aziende associate che, con riferimento alla nostra comunicazione n. 2249 del 13 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate, con l’allegata Risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023, ha ridenominato il codice tributo "6936" per l'utilizzo in compensazione in F24 del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.
Come noto, tale codice tributo era stato istituito con la Risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021 e consentiva l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici, del credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’allegato A alla Legge n. 232/2016, ai sensi dell'art. 1, commi 1056 e 1057, Legge n. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2021 e 2022. Successivamente, l'art. 1, comma 44 della Legge 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) ha inserito il comma 1057-bis, con il quale ha prorogato tale credito d'imposta, con riduzione delle aliquote, agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% cento del costo di acquisizione.
Pertanto, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, è stato ridenominato il seguente codice tributo:
· “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione n. 3/2021, ovvero, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.