Credito d’imposta misuratori fiscali – Decreto attuativo e codice tributo
Fisco
Informiamo le Aziende associate che, con provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019 – allegato alla presente - l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
L’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 127/2015 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (esercenti attività di commercio al minuto e assimilate), debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Lo stesso articolo al comma 6-quinquies (come modificato, da ultimo, dalla L. 145/2018) ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.
Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo e nello specifico il Provvedimento in oggetto ha previsto che tale bonus:
· sia speso soltanto in compensazione tramite F24 presentando il modello esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
· sia utilizzabile dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui sia stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento. Il pagamento del corrispettivo deve avvenire mediante uno degli strumenti di pagamento tracciabili indicati nel provvedimento del 4 aprile 2018 (assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici, bollettini postali, carte di debito e di credito, prepagate eccetera);
· non siano applicati i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (limite annuale di 250mila euro) e dall’articolo 34 della legge 388/2000, come aumentato dall’articolo 9, comma 2, del Dl 35/2013 (700mila euro);
· sia indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quella degli anni successivi fino a esaurimento dell’importo riconosciuto.
Ai fini del monitoraggio della spesa l’Agenzia delle entrate comunicherà mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24 segnalando l’eventuale avvicinamento all’esaurimento dei fondi stanziati.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019, ha istituito il seguente codice tributo:
· “6899” denominato “Credito d’imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.