Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: riferimenti normativi nei documenti di trasporto

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Informiamo le Aziende associate che, con la risposta n. 270 del 18 maggio scorso – che alleghiamo -, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove interpretazioni riguardo all’obbligo di indicare nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter dell’art. 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, pena la revoca del beneficio.

Nell’interpello oggetto di risposta è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se l'espresso riferimento alle disposizioni dei citati commi da 1054 a 1058-ter debba essere indicato anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate afferma che “[…] le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il documento di trasporto, per i quali resta fermo il predetto obbligo. Nel presupposto che il verbale di collaudo o di interconnessione riguardino univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati) essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare l'espresso riferimento di cui al citato comma 1062”.

Anche a seguito dell’interlocuzione con l’Area politiche fiscali di Confindustria, da tale risposta emerge che:

·         l’obbligo di indicare i citati riferimenti normativi riguarda sia il credito d’imposta nella misura ordinaria sia nella misura maggiorata per investimenti 4.0;

·         seppur il chiarimento sia stato pubblicato a distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore dell’agevolazione, tale adempimento riguarda anche i documenti di trasporto relativi agli investimenti già effettuati per i quali è stato usufruito il credito d’imposta in commento; a tal riguardo, come affermato sia nella risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 438 del 5 ottobre 2020 sia, seppur in modo incompleto, nella risposta n. 270 del 18 maggio scorso, la regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell’impresa beneficiari entro la data in cui sono avviate eventuali attività di controllo, apponendo con scrittura indelebile i riferimenti normativi sul documento di trasporto.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Risposta AdE n. 270 del 18 maggio 2022.pdf

05 luglio 2022

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