Credito d’imposta pubblicità: dal 1° al 31 marzo 2021 è possibile prenotare il bonus per il 2021
Credito e agevolazioni
Informiamo le Aziende associate che la nuova disciplina del credito d'imposta pubblicità per il biennio 2021 e 2022 prevede un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d’imposta:
· regime straordinario previsto dall'art. 1 comma 608 della Legge 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
· regime ordinario, ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. 50/2017, invece, per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Ricordiamo che sono agevolabili gli investimenti pubblicitari effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, in emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e in giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
La legge di Bilancio 2021, nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (art. 57-bis del D.L. n. 50/2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la disciplina “ordinaria” di cui al comma 1-bis dell’articolo 57-bis del D.L. 50/2017: il bonus spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. L’individuazione delle risorse disponibili per la copertura di questi investimenti è demandata a un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ogni anno.
In presenza di una richiesta di accesso all’agevolazione per investimenti su entrambi i canali (Stampa ed Emittenti tv-radio locali), pertanto, il credito d’imposta complessivamente richiesto da ciascun beneficiario sarà determinato sommando i due crediti calcolati come sopra indicato.
Resta ferma l’applicazione del limite del regime de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.
Dal 1° al 31 marzo 2021 sarà possibile presentare la comunicazione che consente l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a cui si può accedere mediante tramite Spid, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), e con Entratel e Fisconline.
Sui siti internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia delle entrate sono stati pubblicati il nuovo modello e le relative istruzioni, aggiornati in base alle modifiche apportate alla norma istitutiva dell’agevolazione dalla Legge di Bilancio 2021.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.
I richiedenti, dal 1° al 31 gennaio 2022, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva. Successivamente, il Dipartimento pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari e il credito d’imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.