Credito d’imposta pubblicità: dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile prenotare il bonus per il 2023
Credito e agevolazioni
Informiamo le Aziende associate che il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria ha pubblicato sul proprio sito la notizia che, dal 1° al 31 marzo 2023, è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari, ai sensi dell'art. 57-bis, comma 1-quinquies del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023.
Il credito d'imposta pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti agevolabili.
Si segnala che l’articolo 25-bis del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. Decreto Energia), ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del DL 50/2017).
Rispetto all’anno 2022, quindi:
· viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
· non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.
L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse disponibili, pertanto, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante, nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato nei termini la comunicazione telematica, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità.
Per accedere al credito d'imposta pubblicità per il corrente anno, dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito del Dipartimento, oppure la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate dove sono pubblicati il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornati.
Successivamente alla presentazione dell'istanza, il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria redige un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito d'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
In base a quanto indicato nelle istruzioni alla comunicazione, salvo modifiche successive, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024, i soggetti che hanno inviato la "Comunicazione per l'accesso" dovranno poi inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per attestare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023. Successivamente alla presentazione di tali dichiarazioni, il Dipartimento pubblicherà l'elenco definitivo dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d'imposta con il relativo importo spettante.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi. Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.