Credito d’imposta pubblicità: definite nuove regole del bonus a partire dal 2023
Credito e agevolazioni
Informiamo le Aziende associate che l'art. 25-bis, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 (cd. Decreto Energia), ha modificato la disciplina del credito d'imposta pubblicità introdotto dall'art. 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, a partire dal 2023. Le modifiche riguardano sia gli investimenti agevolabili, sia il metodo di calcolo ed infine il limite di spesa massimo, mentre non sono stati modificati l'ambito soggettivo, gli adempimenti e l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, per i quali si continua a fare riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, n. 90.
Si riepilogano di seguito le caratteristiche del credito d'imposta che saranno applicate a partire dal 2023.
Soggetti beneficiari: imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonchè gli enti non commerciali.
Spese agevolabili: acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile. Sono stati eliminati dagli investimenti agevolabili quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.
Calcolo del beneficio: il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e l'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
In particolare:
· dal 1° al 31 marzo di ogni anno per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
· dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
Il credito d’imposta, concesso in “de minimis”, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.
Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.