Credito d’imposta pubblicità: modifiche al bonus e nuova finestra presentazione istanze 2021
Credito e agevolazioni
Facciamo seguito alla nostra informativa n. 2419 del 1° marzo u.s. per informare che l'art. 67 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, ha modificato il credito d'imposta pubblicità per il biennio 2021-2022, uniformando la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali e definendo il budget disponibile per la misura.
In particolare, a seguito della Legge di Bilancio 2021, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta veniva concesso secondo un regime differenziato: straordinario per le campagne pubblicitarie sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale), con bonus pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari su tale mezzo e un regime ordinario per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali, con bonus pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
L'art. 67, comma 10 del Decreto Sostegni-bis riscrive il comma 1-quater dell’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (norma istitutiva dell’agevolazione), estendendo il regime straordinario anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive. Le nuove disposizioni corrette prevedono ora che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, per entrambi i canali, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.
Altra novità apportata con il Decreto Sostegni-bis riguarda gli investimenti agevolabili: riprendendo quanto già previsto dalla disciplina speciale per il 2020, con la nuova disposizione si ammetteno al credito d’imposta anche gli investimenti pubblicitari su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato.
Per il 2021 e il 2022, pertanto, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono utilizzare il credito d’imposta pubblicità del 50% per l'acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali:
· su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile (dotazione 65 ML di euro);
· sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato, iscritte al ROC (25 ML di euro).
Dall’anno 2023, per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 45 ML di euro in ragione d’anno.
A seguito delle modifiche intervenute, il decreto Sostegni-bis prevede una nuova finestra temporale per la comunicazione per l’accesso al beneficio, che si aprirà dal 1° al 30 settembre 2021.
Per espressa disposizione normativa, restano valide le comunicazioni inviate dal 1° e al 31 marzo 2021.
Si ritiene che, come avvenuto nel 2020, per le comunicazioni presentate durante il periodo 1-31 marzo 2021 il calcolo del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare le nuove condizioni, dal 1° al 30 settembre 2021, potrà sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova.
Restano confermati tutti gli altri aspetti non derogati, disciplinati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018).
Il credito d’imposta, concesso in “de minimis”, è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.