Credito ricerca e sviluppo: approvato il modello per il riversamento spontaneo

Ricerca e sviluppo

Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 188987 del 1° giugno 2022  - allegato - che definisce le regole di accesso alla procedura di riversamento spontaneo introdotta dall'articolo 5 del Decreto Legge 146/2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Oggetto della regolarizzazione sono gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito a causa:

·         di attività, realmente svolte, in tutto o in parte non classificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;

·         di attività non ammissibili al credito d’imposta ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3 del citato Decreto Legge n. 145/2013, come correttamente applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui articolo 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (attività di R&S svolta su commessa estera indirettamente e/o in laboratori o strutture situati fuori dal territorio dello Stato);

·         di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;

·         dell’erronea determinazione della media storica di riferimento (2012-2014).

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

·         di condotte fraudolente;

·         di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;

·         di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;

·         della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Il provvedimento approva il modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito, con le relative istruzioniche dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica, entro il 30 settembre 2022, direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti incaricati che dovranno rilasciare all’interessato una copia cartacea del modello predisposto informaticamente e copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta che sarà resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file da parte del contribuente.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzatoda eseguire entro il 16 dicembre 2022, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, in tal caso sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022. Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.

Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con successiva risoluzione.

In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, con aggiunta di interessi e sanzione amministrativa del 30%.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.pdf

07 giugno 2022

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