Credito ricerca e sviluppo: chiarimenti Agenzia Entrate sul recupero del bonus relativo ad anni pregressi
Ricerca e innovazione - Transizione 4.0
Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 396 del 9 giugno 2021 – allegata alla presente - ha chiarito che la mancata indicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi, non è in sé di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione. Al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone l'obbligo di indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l'importo del credito spettante, e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 tramite ravvedimento operoso.
In particolare, l'istante fa presente che non ha usufruito del credito d'imposta per le spese agevolabili sostenute nel 2015, non ha imputato il relativo componente positivo non tassabile nel bilancio d'esercizio dell'anno di competenza, non ha indicato il credito fruibile nel modello Unico Sc 2016, né nelle dichiarazioni degli anni successivi, l'ultima delle quali relativa al 2019; chiede quindi come poter beneficiare del credito d’imposta non utilizzato.
L’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 13/2017, che ha chiarito che né la norma istitutiva dell’agevolazione (art. 1, comma 35, della legge n. 190/2014), né il suo decreto attuativo (decreto Mef del 27 maggio 2015), hanno subordinato la spettanza e la fruizione del beneficio all’indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. L’irregolarità va sanata, specifica lo stesso documento di prassi, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa. La circolare aggiunge che in ogni caso la violazione è di natura formale a cui va applicata la sanzione da 250 e 2.000 euro con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Inoltre, è stato precisato che la disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento, ma è necessaria la predisposizione di apposita documentazione contabile certificata da un revisore contabile entro l’approvazione del bilancio, o entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti agevolabili.
L'Agenzia precisa che, con la risposta ad interpello n. 620 pubblicata il 24 dicembre 2020, è stato chiarito che, nonostante l'emergenza epidemiologica del 2020, il legislatore non ha differito il termine di scadenza per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per il periodo d'imposta 2015, che resta fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della stessa. Resta, dunque, confermata la decadenza dei termini per integrare a favore il periodo d'imposta 2015.
Tuttavia, al fine di non vanificare la previsione normativa che prevede la compilazione del quadro RU anche se ciò è ininfluente ai fini del diritto all’attribuzione del credito d’imposta, l’istante dovrà presentare una dichiarazione integrativa relativa agli anni per cui i termini non siano ancora prescritti, al fine di indicare nel quadro RU l'importo del credito spettante (maturato nel 2015) e versare, per ciascun periodo, la relativa sanzione avvalendosi del ravvedimento operoso. La società dovrà, inoltre, munirsi della necessaria documentazione contabile certificata da un revisore, o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali che attesti le spese sostenute per interventi finalizzati ad attività di ricerca e sviluppo.