“Decreto crescita” - Convertito in Legge il “DL 34/2019”

Fisco

Facciamo seguito alla nostra informativa n. 596 del 21 maggio u.s. per informare le Aziende associate che lo scorso 27 giugno l'Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 34/2019 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, con la votazione di fiducia sul testo delle Commissioni riunite Finanze e Industria, identico a quello trasmesso dalla Camera.

Nel corso dell’iter in prima lettura alla Camera sono state approvate numerose modifiche, alcune delle quali richieste ed auspicate da Confindustria e ANCE. 

Di seguito riportiamo una breve sintesi delle principali misure di interesse per le imprese e alleghiamo la nota di Confindustria nazionale per l'analisi dettagliata delle stesse e delle misure non elencate.

Super ammortamento: Confermata la misura sul super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 o posti in essere entro il 30 giugno 2020, a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Il decreto prevede che il beneficio non spetti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro.

Mini-Ires: E' stato esteso l'arco temporale di vigenza dell'aliquota ridotta, graduandone maggiormente l'entità dal 2019 al 2022 (22,5% nel 2019, 21,5% nel 2020, 21% nel 2021 e 20,5% nel 2022), fino a raggiungere il 20% dall'anno d'imposta 2023, da applicare agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto.

Deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili strumentali: E' stata incrementata progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale, sino a raggiungere la totale deducibilità dell'imposta a decorrere dal 2023.

Proroga versamenti imposte: Prorogati al 30 settembre i termini per per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

Credito IVA: Consentita la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall'art. 5, comma 4-ter, del DL 70/1988.

TASI: Prevista l’esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Tributi locali: Al fine di sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, è stato previsto che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività possono disporre che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Ravvedimento operoso: Modificata la disciplina del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, introducendo una norma di interpretazione autentica (che recepisce alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa) sul versamento frazionato o versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

Regime forfettario: Previsto l’obbligo per le imprese con regime forfettario dal 2020 con aliquota al 20 per cento, di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati. E’ altresì prevista l’efficacia retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole (L.205/2017 (legge di bilancio 2018), nel caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. La sanzione in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione - salvo frode fiscale - si applicano quindi anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018.

Imposta di registro e imposte ipocatastali: Previste forme di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa, per gli interventi di sostituzione di vecchi edifici. L’ agevolazione riguarda: i casi di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita nonchè gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione (interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380/2001); le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972; i casi di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato (inserimento classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati).

Sismabonus acquisti: Prevista l’estensione anche alle zone di rischio sismico 2 e 3, del bonus previsto per l’acquisto di immobili antisismici, sinora applicabile solo per le zone 1.

Incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico: Modificata la disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico, prevedendo, in particolare, che l'avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il contributo è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Viene prevista, altresì, la facoltà, per l’impresa che ha effettuato i lavori, di poter cedere il credito d’imposta, corrispondente allo sconto applicato al committente, ai propri fornitori di beni e servizi con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Anche per gli interventi di cui all’art. 16-bis, co.1, lett. h), del DPR 917/1986 (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), viene prevista la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per la cessione del corrispondente credito per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Cedolare secca: Disposta l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione della proroga del regime di cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell'art.3 del Dlgs 23/2011.

Dichiarazione IMU/TASI: Spostato il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Redditi fondiari: Modificata la disciplina dell’imputazione dei redditi fondiari percepiti ai sensi dell’art. 26 del T.U. 917/1986 prevedendo, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento (anziché dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore).

Accertamento fiscale: Nell’ambito dell’accertamento fiscale di cui al D.Lgs 218/97, è stato previsto l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di avviare, salvo specifiche esclusioni, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.

Rottamazione ter e saldo e stralcio: Riaperti al 31 luglio 2019 i termini per aderire:

  • alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
  • al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Patent Box: E' stata introdotta la possibilità di autoliquidare l’agevolazione in dichiarazione, spostando il confronto con l’Agenzia delle Entrate a una fase successiva. Positiva la previsione sulla non applicabilità delle sanzioni in caso di rettifica dell’agevolazione spettante, purché il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione, idonea a dimostrare la correttezza del calcolo, predisposta sulla base di un provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’Entrate.

Criterio premiante per le aziende che recuperano gli imballaggi usati: E' previsto che l’impresa venditrice di merci con imballaggio riconosca all’impresa acquirente, che le restituisce l’imballaggio entro un mese, un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio esposto in fattura. Inoltre, alla venditrice che riutilizza gli imballaggi usati o che effettua la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, è riconosciuto un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’acquirente. Il beneficio è riconosciuto fino a un massimo annuale di 10 mila euro per beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per il 2020.

Agevolazioni fiscali su prodotti da riciclo e riuso: E' riconosciuto per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 25% del costo di acquisto di:

  1. semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
  2. compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro.

Credito d'imposta fiere internazionali: E' stato approvato un emendamento che, in linea con le richieste di Confindustria, prevede l’estensione del credito d’imposta (30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite massimo di 60 mila euro) per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali che si svolgono anche in Italia. Inoltre, è stato eliminato il riparto in tre quote annuali.

Trasparenza per le erogazioni pubbliche: E' stato approvato un emendamento che precisa che, nel termine di 90 giorni dalla contestazione dell’inosservanza degli obblighi di pubblicazione, il trasgressore, oltre ad ottemperare all’obbligo di pubblicazione, debba pagare anche la sanzione pecuniaria amministrativa, pena la restituzione integrale del beneficio.

Nuova Sabatini: Previsto l'aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa e la possibilità di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

Fondo di garanzia:

  • istituzione di una sezione speciale del Fondo di Garanzia per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie su operazioni singole o di portafoglio a imprese fino a 499 dipendenti e per un importo garantito massimo fino a 5 milioni di euro a copertura di finanziamenti ultradecennali e fino a 30 anni finalizzati, per almeno il 60%, a investimenti in beni materiali;
  • per le altre operazioni effettuate da PMI e non ricomprese nella misura relativa alla nuova sezione del Fondo, è stato previsto un innalzamento dell’importo massimo garantito da 2,5 a 3,5 milioni di euro; tale innalzamento riguarda però le sole operazioni di portafoglio e non anche, come proposto da Confindustria, la copertura delle singole operazioni di finanziamento;
  • approvata una misura che innalza l’importo massimo garantibile dal Fondo di garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di euro anche relativamente alle emissioni di minibond e abroga la decadenza della garanzia del Fondo in caso di cessione degli stessi minibond, regola che ha di fatto vanificato l’utilità dello strumento nel sostenere le emissioni di bond da parte delle PMI;
  • esteso l'ambito soggettivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1 del DL 135/2018 alle imprese edili, prevedendo in particolare che per le PMI operanti nel settore, di cui ai codici Ateco F41 e F42, l’accesso alla garanzia della sezione speciale è consentito anche qualora le imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come « inadempienze probabili » (UTP) entro la data dell’11 febbraio 2019. La predetta garanzia è concessa nella misura non superiore all’80% dell’esposizione e fino al importo massimo di euro 2.500.000.

Fondo salva-opere: Tale fondo è finalizzato a garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e a tutelare le imprese della filiera ed è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori (per importi a base d’appalto pari o superiori a 200 mila euro) nonché di servizi e forniture (per importi a base d’appalto pari o superiori a 100 mila euro). In particolare, la norma stabilisce che i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore o degli affidatari del contraente generale, assoggettati a procedura concorsuale, potranno essere soddisfatti a valere su tale Fondo, nella misura massima del 70% e nei limiti della sua dotazione. La prevista certificazione del credito, rilasciata dall’amministrazione aggiudicatrice, è trasmessa al MIT e costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori nell’ambito della procedura concorsuale.

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti: E' stato modificato l’art. 1 della L 208/2015, in base alla quale possono accedere le PMI anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti, che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di aziende loro debitrici che risultino imputate in un procedimento penale per specifici reati tra cui estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali. Possono, altresì, accedere al Fondo anche le PMI e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati ivi previsti ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi.

Nota Confindustria decreto Crescita_approvazione definitiva.pdf

01 luglio 2019

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