Decreto Ristori: novità fiscali derivanti dalla conversione in legge

Fisco

Segnaliamo alle Aziende associate che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 la Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 di conversione del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Il provvedimento incorpora anche le disposizioni dei decreti Ristori bis, ter e quater (nn. 149, 154 e 157), che vengono abrogati con validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.

Di seguito riportiamo le principali novità fiscali inserite in sede di conversione in legge.

Detassazione di contributi e indennità (articolo 10-bis)

Fiscalmente irrilevanti tutte le somme (contributi e indennità di qualsiasi natura) ricevute in via eccezionale, a seguito dell’emergenza epidemiologica, dagli esercenti attività di impresa, arte o professione nonché dai lavoratori autonomi: è, infatti, sancito che gli aiuti Covid-19 disposti a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale (deliberazione 31 gennaio 2020), da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione:

·         non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires)

·         non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'Irap

·         non rilevano ai fini del rapporto – tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa (o che non vi concorrono in quanto esclusi) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi – richiamato dagli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, rispettivamente ai fini della determinazione della quota di interessi passivi e delle altri componenti negative di reddito.

La detassazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” fissato dalla Commissione europea, in base al quale, tra l’altro, sono considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che:

·         non superano, per impresa, 800mila euro, al lordo di imposte e oneri,

·         sono concessi a imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia,

·         sono concessi entro il 31 dicembre 2020.

Secondo acconto 2020 anche a rate (articolo 13-quinquies, comma 5)

Viene introdotta la possibilità di versare in maniera frazionata la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, il 2020 per i contribuenti “solari”), che il decreto “Ristori-quater”, per determinate categorie di contribuenti, ha fatto slittare, senza applicazione di sanzioni e interessi, dallo scorso 30 novembre al 30 aprile 2021 (articolo 1, commi da 3 a 5, Dl n. 157/2020). Pertanto, il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 30 aprile 2021.

Interessati dalla disposizione sono:

·         gli esercenti attività di impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso,

·         a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, i soggetti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Dl 149/2020 (decreto “Ristori-bis”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché i ristoranti nelle zone arancioni.

Equo compenso per le prestazioni professionali in ambito “Superbonus” (articolo17-ter)

Va applicata la disciplina in materia di equo compenso (articolo 13-bis, legge 247/2012) ai professionisti incaricati di effettuare prestazioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020. Si tratta, rispettivamente, del “superbonus” del 110%, ossia la detrazione delle spese per specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici (il professionista abilitato deve asseverare la regolarità degli interventi e attestare la congruità delle spesse sostenute) e altri benefici fruibili, in alternativa, sotto forma di cessione del credito corrispondente o di sconto sul corrispettivo.

Pertanto, i soggetti (come banche o altri intermediari finanziari) che acquisiscono il credito occupandosi di qualsiasi aspetto della pratica non possono sottopagare i professionisti cui si rivolgono per determinate attività connesse all’operazione, ma devono assegnare loro un compenso equo, commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione ricevuta e conforme ai parametri ministeriali (Dm 17 giugno 2016).

Il ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con quello della Pubblica amministrazione, vigilerà sul rispetto della norma, segnalando eventuali violazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Alleghiamo alla presente il testo della Legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020 e il testo coordinato del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020.

Legge 18 dicembre 2020 n. 176.pdf

Testo coordinato del DL 28.10.2020 n. 137.pdf

07 gennaio 2021

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