Decreto Ristori Quater: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo

Emergenza Covid-19

Informiamo le Aziende associate che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 (cd. Decreto Ristori quater), con ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – si veda in proposito la nostra informativa n. 2150 del 30 novembre 2020.

Le principali novità fiscali riguardano:

·         la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (il termine viene ulteriormente differito al 30 aprile 2021 per i contribuenti non ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019);

·         la proroga al 16 marzo 2021 dei versamenti dei contributi previdenziali, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell’IVA in scadenza a dicembre, per alcune attività economiche maggiormente colpite dell’emergenza sanitaria;

·         la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP;

·         nuove disposizioni agevolative in materia di rottamazione e dilazione dei ruoli.

Di seguito tutte le misure fiscali previste nel decreto, in vigore dal 30 novembre 2020.

Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

Inoltre, per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019, il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP è prorogato al 30 aprile 2021.

Analoga proroga al 30 aprile 2021 è prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto “Ristori bis” e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA resta ferma la proroga al 30 aprile 2021, a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il decreto Ristori-bis ha eliminato il requisito del calo di fatturato per le seguenti tipologie di soggetti:

·         soggetti ISA che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell'attività sulla base degli ultimi provvedimenti (attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto) e che operano all'interno delle zone rosse;

·         soggetti ISA che svolgono attività di gestione di ristoranti all'interno delle zone arancioni.

Esclusione dei versamenti IRAP e Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato

L’art. 24 del DL Rilancio ha previsto, per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019, l’esclusione dall’obbligo del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020.

L’esclusione dei versamenti IRAP si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 “C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”. La misura ricade nelle previsioni di cui alla sezione 3.1. della predetta Comunicazione e, pertanto, il limite massimo di aiuto concedibile ammonta a 800.000 euro.

In caso di errata applicazione delle disposizioni, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 aprile 2021, senza applicazioni di sanzioni e interessi (in origine il termine era fissato al 30 novembre 2020).

Proroga dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e IVA in scadenza a dicembre

Per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, è prevista la sospensione dei versamenti che scadono nel mese di dicembre, relativi:

·         alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

·         all’IVA;

·         ai contributi previdenziali e assistenziali.

Poiché la norma fa riferimento ai “termini che scadono nel mese di dicembre 2020”, si presume che vi rientri anche l’acconto IVA da versare entro il 27 dicembre 2020.

La sospensione si applica, inoltre:

·         ai soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;

e a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

·         alle attività economiche aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, sospese a seguito dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre (parchi tematici e divertimenti, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi e scommesse, sale bingo, casinò, sale cinematografiche, teatri, ecc..);

·         alle attività oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, individuati nell'allegato 2 al DL 149/2020 (attività esercenti commercio al dettaglio di abbigliamento, di arredi per la casa, di elettrodomestici, di strumenti musicali, nonché grandi magazzini, empori ed altri negozi non specializzati di prodotti non alimentari);     

·         ai ristoranti in zone arancioni e rosse;

·         ai tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP

Il decreto ha prorogato al 10 dicembre anche il termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, assicurando così dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari.

Proroga delle definizioni agevolate

Vengono prorogati dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 i termini di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

Le somme da versare non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, e non si applica, alla scadenza del 1° marzo 2021, la tolleranza dei cinque giorni prevista dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL 119/2018.

Dilazione dei ruoli

Il decreto modica la disciplina della dilazione dei ruoli, prevista dall’articolo 19 del DPR 602/1973, per rendere più efficace l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione.

In particolare, si prevede che:

·         alla presentazione della richiesta di dilazione consegue la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive;

·         non sarà possibile dilazionare le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 602/1973, se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione.

Tali modifiche hanno carattere strutturale e operano dalle dilazioni accolte relative a istanze chieste dalla data di entrata in vigore del decreto (30 novembre 2020).

Inoltre, per le dilazioni presentate dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2021, il limite entro il quale non bisogna documentare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria viene elevato da 60.000 euro a 100.000 euro. Per queste rateazioni, inoltre, non si decade per il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.

In tema di rottamazione dei ruoli, la decadenza dal beneficio causa, oltre alla riemersione del debito e gli interessi di mora, anche l’impossibilità di dilazionare il debito residuo.

L’articolo 68, comma 3-bis, del DL 18/2020 ha previsto che - relativamente ai debiti per i quali al 31 dicembre 2019 si è verificata la perdita di efficacia della rottamazione - può essere accordata comunque la dilazione del debito. Tale beneficio viene esteso anche ai soggetti decaduti dalle precedenti definizioni agevolate, disciplinate dal DL 193/2016 e dal DL 148/2017.

Inoltre, i debitori che, prima dell’inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento disposto dal DL 18/2020 (8 marzo 2020), erano già decaduti da una dilazione, sono riammessi alla dilazione se presentano domanda entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Estensione del contributo a fondo perduto

Il decreto estende la platea delle attività beneficiarie dei contributi a fondo perduto, previste dall’articolo 1 del DL 137/2020, ad alcune categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

In particolare, il contributo si applica anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1.

Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco

Viene prorogato anche il versamento del PREU e del canone concessorio del quinto bimestre 2020. L’importo da versare è determinato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza il 18 dicembre 2020.

La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno: la prima rata deve essere versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, fino al 30 giugno 2021.

Sospensione versamenti IMU

Il decreto interviene nuovamente sulla cancellazione del saldo IMU 2020.

L’esenzione dal pagamento della seconda rata, in scadenza il 16 dicembre 2020, si applica non più a patto che l’utilizzatore coincida con il proprietario dell’immobile ma con il soggetto passivo (ciò estende il campo di applicazione dell’esonero in tutti i casi in cui, come ad esempio nel leasing, il soggetto passivo non è, appunto, il proprietario).

In particolare, in base all’articolo 1, comma 743, della Legge di Bilancio 2020, i soggetti passivi dell’imposta sono: i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Alla luce delle modifiche apportate dal decreto, sono esentati dal versamento gli immobili:

·         adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

·         rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;

·         rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

·         rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

·         destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

·         in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze), riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori;

·         delle attività elencate nell’allegato 2 al decreto Ristori bis, se con sede in zona rossa.

In tutti i suddetti casi, ad eccezione degli stabilimenti balneari e delle imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive, per godere dell’esonero è necessario che i soggetti d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Alleghiamo alla presente il testo del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 e una nota riassuntiva di Confindustria sulle misure fiscali.

DL 30.11.2020 n. 157.pdf

Nota Confindustria misure fiscali.pdf

01 dicembre 2020

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