Decreto Semplificazioni

Novità sulla fiscalità del lavoro dipendente

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il DL 21 giugno 2022, n. 73 (cd “Decreto semplificazioni”) recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

Di seguito si illustrano alcune delle principali novità in materia di fiscalità del lavoro dipendente d’interesse per le imprese.

Adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef ai nuovi scaglioni dell’Irpef (Art. 20)
Il “Decreto Semplificazioni” al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all’Irpef con i nuovi scaglioni dell'imposta differisce il termine entro cui i comuni modificano gli scaglioni dal 31 marzo 2022 (o entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, in caso di scadenza successiva) al 31 luglio 2022.

I nuovi scaglioni Irpef sono i seguenti:

  • fino a 15.000 euro, 23%
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%
  • oltre 50.000 euro, 43%.

Viene, inoltre, regolato il caso in cui i comuni nei quali nel 2021 risultino vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottino tempestivamente la delibera o non la trasmettano entro il termine stabilito, per l’anno 2022 l’addizionale in parola si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.


Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata (Art. 6)

In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (Caf o professionista) senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Il Caf o il professionista acquisiscono dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema Tessera sanitaria e ne verificano la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema Tessera sanitaria.

Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta (Art. 2)
In relazione all’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta il decreto, dall’entrata in vigore, permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, all’atto della presentazione del modello 730.
La nuova norma stabilisce, in particolare, che i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

  1. controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
  2. consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
  3. trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:
  • il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

4. comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini di cui sopra, il risultato finale delle dichiarazioni;

5. conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Modifica domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione (Art. 4)
Semplificata la procedura per la modifica del domicilio fiscale del contribuente, che può essere stabilito dall’Amministrazione finanziaria nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. Quando concorrono particolari circostanze, inoltre, l'Amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso.
Il Dl dispone, inoltre, che quando il domicilio è stato modificato il provvedimento ha effetto decorsi 60 giorni dalla notifica.
 

Si trasmette in allegato copia del DL 21 giugno 2022, n. 73.

Allegato

d.l. 21 giugno 2022 n° 73 sostituti d'imposta.pdf

24 giugno 2022

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