DL Agosto - Proroga Moratoria di legge sui finanziamenti al 31 gennaio 2021

Finanza

Informiamo le Aziende associate che il testo definitivo del Decreto Legge 14 agosto, n. 104 (c.d. DL Agosto), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.203 del 14 agosto 2020 - Suppl. Ordinario n. 30, proroga la scadenza della moratoria di legge istituita dall’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. DL Cura Italia) dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Il Decreto Cura Italia aveva previsto per le Micro, Piccole e Medie Imprese, con esposizioni debitorie "in bonis" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con una autocertificazione (ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000) in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19" la possibilità di richiedere:

a.     la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella accordata e non ancora utilizzata;

b.    la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing (anche intera rata, quota capitale e interessi);

c.     la proroga fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) dei prestiti non rateali con scadenza antecedente (es. finimport, finanziamenti bullet).

L’art. 65 del Decreto Agosto proroga automaticamente il termine del 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, senza alcuna formalità da parte delle imprese che si sono avvalse della moratoria, salvo la possibilità di rinuncia da parte dell’impresa beneficiaria che dovrà essere inviata al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Le imprese che non hanno richiesto la moratoria possono ancora richiederla fino al 31 dicembre 2020, con sospensioni fino al 31 gennaio 2021. A tal proposito, si evidenzia che la flessibilità EBA sul trattamento delle esposizioni oggetto di moratoria sono valide solo per le moratorie concesse fino al 30 settembre 2020. Pertanto, salvo proroghe, le moratorie richieste fino al 30 settembre 2020 non sono considerate misure di tolleranza (forbearance measure) e quindi non comportano un’automatica riclassificazione del rischio di credito dell’impresa.

L’art. 77 del Decreto Agosto prevede che, per le imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista all’art. 56, comma 2, lettera c) del Decreto Cura Italia, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata fino al 31 marzo 2021.

Al comma 4 dell’art. 65, inoltre è prorogato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d’Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.

24 agosto 2020

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