DL Sostegni-bis - Contributo a fondo perduto: le novità introdotte dal decreto-legge

Emergenza Covid-19

Informiamo le Aziende associate che, attraverso il DL Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), il governo ha stanziato ulteriori 15 miliardi di euro per l'anno 2021 a favore del riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica in corso.

Il decreto introduce le seguenti novità alla misura, articolando il contributo a fondo perduto in 3 componenti:

1. Replica del precedente CFP previsto dal primo decreto Sostegni

E' prevista l’erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto per coloro che hanno presentato istanza e ottenuto (debitamente e senza averlo restituito) il precedente contributo previsto dal primo decreto Sostegni. L’importo del nuovo contributo è equivalente a quello già erogato e - senza necessità di presentare un’altra istanza - sarà accreditato dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale del contribuente, oppure sarà riconosciuto un credito d’imposta di pari importo per coloro che avevano già optato per questa soluzione. I beneficiari sono soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro il cui ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia stato inferiore almeno del 30 rispetto all’ammontare medio mensile dei ricavi e dei corrispettivi dell’anno 2019.

L'importo massimo del contributo per singolo beneficiario è pari a 150.000 euro.

2. Nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021

Alternativamente al contributo di cui al punto precedente, il decreto modifica l’orizzonte temporale individuato dal precedente DL Sostegni, per il calcolo del contributo, includendovi i primi mesi del 2021.

In questo caso, il contributo verrà erogato nel caso in cui ricorrano due condizioni:

·         ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro;

·         ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va da aprile 2020 a marzo 2021 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile dell’anno precedente, ossia da aprile 2019 fino a marzo 2020.

L’ammontare è calcolato applicando le medesime percentuali individuate dal decreto Sostegni 1 ma, questa volta, riferite alla differenza tra le medie mensili del fatturato del nuovo periodo di riferimento (aprile 2020-marzo 2021 rispetto ad aprile 2019-marzo 2020). Laddove l’importo così calcolato sia superiore al nuovo contributo, che verrà accreditato direttamente dall’Agenzia o riconosciuto come credito d’imposta, la presentazione dell’istanza consentirà l’erogazione, o il riconoscimento come credito di imposta, della differenza di importo, mentre, laddove l’importo sia inferiore al contributo già ricevuto o riconosciuto come credito d’imposta, l’istanza non avrà effetti.

Solamente per i soggetti che non hanno ricevuto il precedente contributo a fondo perduto disposto dal DL Sostegni, si introducono percentuali più vantaggiose per il calcolo del nuovo contributo. Sempre al sussistere delle due condizioni sopra riportate, per tali soggetti il contributo riconosciuto sarà pari al:

·         90% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo d’imposta 2019;

·         70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;

·         50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;

·         40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni nel periodo d’imposta 2019;

·         30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

L'importo massimo del contributo per singolo beneficiario è pari a 150.000 euro.

L’istanza dovrà essere presentata secondo le modalità e i termini definiti da un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate

3. Contributo calcolato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio

In aggiunta ai precedenti contributi, a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte e professione o che sono titolari di reddito agrario, con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro, spetta un ulteriore contributo a fondo perduto laddove si dimostri un peggioramento del risultato economico dell’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. La percentuale da considerare al fine di determinare l’effettivo “peggioramento” e la percentuale da applicare ai fini del calcolo del suddetto contributo, dovranno essere definite con decreto del Ministro dell’Economie e delle Finanze.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

L'importo massimo del contributo per singolo beneficiario  è pari a 150.000 euro.

Infine, il Decreto prevede che, ove residuino risorse non utilizzate per l'erogazione dei descritti contributi a fondo perduto, sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento degli altri contributi di cui all’art. 1 del DL.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

01 giugno 2021

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