Docenti e ricercatori

Proroga agevolazione

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di esercizio dell’opzione, per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020, al fine di prolungare la durata del regime agevolativo fiscale.

I docenti e i ricercatori iscritti all'Aire o cittadini Ue trasferiti in Italia prima dell’anno 2020 e beneficiari al 31 dicembre 2019 dell’agevolazione fiscale sul rientro dei cervelli (art. 44 del DL 78/2010) vedono un’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo di una parte degli emolumenti percepiti, possono esercitare l’opzione per poter prolungare la durata del regime agevolativo, mediante il versamento in un’unica soluzione di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente (o di lavoro autonomo) prodotto in Italia.

Nello specifico i soggetti interessati esercitano l’opzione versando:

 □ il 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) o è diventato proprietario di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l’applicazione di sanzioni;

□ il 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto della agevolazione, sempre relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e il beneficiario diventa o è diventato proprietario di un’unità immobiliare (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l’applicazione di sanzioni.

I soggetti interessati dovranno eseguire il versamento tramite F24, con l’apposito codice tributo di prossima emanazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se tale periodo è terminato il 31 dicembre 2021, il versamento deve essere effettuato entro il 27 settembre 2022 (180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento - 31 marzo 2022).

Per i lavoratori l’applicazione del beneficio avviene tramite richiesta scritta al datore di lavoro mentre per i lavoratori autonomi l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.

Il sostituto d’imposta applica l’agevolazione dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta e a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro effettua il conguaglio sull’ammontare complessivo degli emolumenti corrisposto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

06 aprile 2022

Condividi